| Premesse alcune osservazioni sull' importanza del "bene-riservatezza"
soprattutto in relazione alla circostanza che la vita quotidiana
mostra sempre piu' evidente l' acuirsi delle modalita' di violazione
di detto bene, l' A., delineati i confini di quel bene, passa ad
esaminare partitamente l' attuale normativa penale volta alla sua
salvaguardia. L' esame mira ad evidenziare la ratio e la struttura
logico-lessicale dell' art. 615 bis c.p., ed a rilevarne l'
inadeguatezza a svolgere il compito che gli si e' assegnato. Troppo
angusta e' la sfera d' azione della norma, soprattutto in riferimento
alle numerose limitazioni nella stessa presenti, ed eccessiva, in
ordine alle varie ipotesi criminose, appare la pena. Come visione d'
insieme e' posta in luce l' inidoneita' dell' attuale quadro
normativo interno ad una corretta ed attenta salvaguardia del "bene
-riservatezza". Cio' e' tanto piu' vero se si raffronta con l'
esperienza francese. Invero, e' messa in risalto l' armonia del
sistema francese che deriva da un congruo bilanciamento dei mezzi
penali e civili. La normativa di quella esperienza, infatti, e' tale
da reagire, penalmente, ai fatti violatori della riservatezza piu'
gravi, e la completezza del sistema e' raggiunta con la possibilita'
riparatoria ampia dei danni non patrimoniali, sicuramente conseguenti
alla violazione di quel bene. Posta quindi in luce la carenza di
mezzi di tutela civile riscontrabile nel nostro ordinamento, data la
ristrettezza del dato normativo o tale per cui e' possibile riparare
il danno non patrimoniale solo allorche' il fatto illecito rivesta
gli estremi di reato, l' A. annota, come soluzione di fondo, che e'
auspicabile la predisposizione di una tutela penale piu' variegata e
che comunque e' opportuno un ampliamento dei mezzi di reazione
civilistici, in primis la riparabilita' senza limiti del danno non
patrimoniale.
| |