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152134
IDG830900426
83.09.00426 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zagnoni Piera
Sulla tutela penale del diritto alla riservatezza
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 970-1003
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51872; D95114
Premesse alcune osservazioni sull' importanza del "bene-riservatezza" soprattutto in relazione alla circostanza che la vita quotidiana mostra sempre piu' evidente l' acuirsi delle modalita' di violazione di detto bene, l' A., delineati i confini di quel bene, passa ad esaminare partitamente l' attuale normativa penale volta alla sua salvaguardia. L' esame mira ad evidenziare la ratio e la struttura logico-lessicale dell' art. 615 bis c.p., ed a rilevarne l' inadeguatezza a svolgere il compito che gli si e' assegnato. Troppo angusta e' la sfera d' azione della norma, soprattutto in riferimento alle numerose limitazioni nella stessa presenti, ed eccessiva, in ordine alle varie ipotesi criminose, appare la pena. Come visione d' insieme e' posta in luce l' inidoneita' dell' attuale quadro normativo interno ad una corretta ed attenta salvaguardia del "bene -riservatezza". Cio' e' tanto piu' vero se si raffronta con l' esperienza francese. Invero, e' messa in risalto l' armonia del sistema francese che deriva da un congruo bilanciamento dei mezzi penali e civili. La normativa di quella esperienza, infatti, e' tale da reagire, penalmente, ai fatti violatori della riservatezza piu' gravi, e la completezza del sistema e' raggiunta con la possibilita' riparatoria ampia dei danni non patrimoniali, sicuramente conseguenti alla violazione di quel bene. Posta quindi in luce la carenza di mezzi di tutela civile riscontrabile nel nostro ordinamento, data la ristrettezza del dato normativo o tale per cui e' possibile riparare il danno non patrimoniale solo allorche' il fatto illecito rivesta gli estremi di reato, l' A. annota, come soluzione di fondo, che e' auspicabile la predisposizione di una tutela penale piu' variegata e che comunque e' opportuno un ampliamento dei mezzi di reazione civilistici, in primis la riparabilita' senza limiti del danno non patrimoniale.
art. 614 c.p. art. 615 bis c.p. art. 2059 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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