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| IDG830900427 | |
| 83.09.00427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Parodi Giusino Manfredi
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| Effetti della dichiarazione di incostituzionalita' delle leggi penali
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 915-970
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D021430; D5000; D0402; D5001
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| L' articolo esamina gli effetti della dichiarazione di illegittimita'
costituzionale delle leggi penali, sia sul piano delle fonti del
diritto che nei riguardi delle sentenze irrevocabili. Dopo avere
escluso che tale dichiarazione abbia efficacia solo ex nunc ed anche
che la legge viziata sia radicalmente nulla, si conclude che l'
istituto, nonostante le notevoli affinita' con l' annullamento
retroattivo, non e' riconducibile per intero ad alcuna altra figura
di invalidita'. Discostandosi dal metodo prevalentemente adottato in
dottrina, nella ricostruzione degli effetti della dichiarazione di
incostituzionalita', invece di far leva unicamente sulla natura
giuridica di quest' ultima, si sono considerate nella loro
interdipendenza le cause dell' annullamento (vizi formali dell' atto
legislativo; contrasto insanabile fra lo scopo della legge penale e i
principi costituzionali; parziale incompatibilita' fra legge e
Costituzione, sanata dalla Corte Costituzionale con sentenze
interpretative) e il tipo di norma dichiarata illegittima ( a seconda
che sia entrata in vigore prima della Costituzione, o introduca una
figura di reato del tutto nuova, o abbia funzione meramente
abrogatrice, o modifichi una legge anteriore in senso piu' favorevole
o piu' sfavorevole, ovvero ancora abrogando espressamente certe
fattispecie ne introduca alcune nuove). Si e' raggiunta cosi' la
conclusione che il sistemaprevisto dalla Costituzione offre soluzioni
adeguate, evitando sia l' esistenza di incriminazioni retroattive,
che il verificarsi di pericolosi vuoti nel sistema punitivo. Per l'
unica ipotesi problematica -la dichiarazione di illegittimita', per
ragioni formali, di legge incriminatrice nuova- si propone di
ricorrere ad una legge costituzionale che disponga retroattivamente
la punibilita' dei fatti commessi durante il vigore della legge
annullata.
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| art. 136 comma 1 Cost.
art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
art. 2 c.p.
art. 25 Cost.
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