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152135
IDG830900427
83.09.00427 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Parodi Giusino Manfredi
Effetti della dichiarazione di incostituzionalita' delle leggi penali
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 915-970
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430; D5000; D0402; D5001
L' articolo esamina gli effetti della dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle leggi penali, sia sul piano delle fonti del diritto che nei riguardi delle sentenze irrevocabili. Dopo avere escluso che tale dichiarazione abbia efficacia solo ex nunc ed anche che la legge viziata sia radicalmente nulla, si conclude che l' istituto, nonostante le notevoli affinita' con l' annullamento retroattivo, non e' riconducibile per intero ad alcuna altra figura di invalidita'. Discostandosi dal metodo prevalentemente adottato in dottrina, nella ricostruzione degli effetti della dichiarazione di incostituzionalita', invece di far leva unicamente sulla natura giuridica di quest' ultima, si sono considerate nella loro interdipendenza le cause dell' annullamento (vizi formali dell' atto legislativo; contrasto insanabile fra lo scopo della legge penale e i principi costituzionali; parziale incompatibilita' fra legge e Costituzione, sanata dalla Corte Costituzionale con sentenze interpretative) e il tipo di norma dichiarata illegittima ( a seconda che sia entrata in vigore prima della Costituzione, o introduca una figura di reato del tutto nuova, o abbia funzione meramente abrogatrice, o modifichi una legge anteriore in senso piu' favorevole o piu' sfavorevole, ovvero ancora abrogando espressamente certe fattispecie ne introduca alcune nuove). Si e' raggiunta cosi' la conclusione che il sistemaprevisto dalla Costituzione offre soluzioni adeguate, evitando sia l' esistenza di incriminazioni retroattive, che il verificarsi di pericolosi vuoti nel sistema punitivo. Per l' unica ipotesi problematica -la dichiarazione di illegittimita', per ragioni formali, di legge incriminatrice nuova- si propone di ricorrere ad una legge costituzionale che disponga retroattivamente la punibilita' dei fatti commessi durante il vigore della legge annullata.
art. 136 comma 1 Cost. art. 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 2 c.p. art. 25 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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