| L' A. procede all' interpretazione dell' art. 101 comma 2 della
Costituzione, secondo la quale esso introduce una riserva assoluta di
atto normativo. L' A. si richiama alla teoria che individua nell'
art. 101 comma 2 una riserva di legge: nell' aspetto negativo della
riserva non e' consentito che una norma possa attribuire a soggetti
diversi dal giudice poteri discrezionali idonei ad incidere sul suo
libero convincimento; l' aspetto positivo della riserva non consente
l' abuso perpetuato dagli organi legislativi e di governo di
attribuire un eccessivo potere discrezionale ai giudici, un ruolo
politico di supplenza, quando la "materia" non e' disciplinata con la
dovuta completezza. Negata l' opportunita' di un controllo politico
sul giudice, che contrasterebbe col principio dell' indipendenza,
secondo l' interpretazione in senso negativo della riserva di cui
all' art. 101, l' A. espone la tesi secondo la quale il giudice
potrebbe fare ricorso all' ordinanza di rimessione alla Corte
Costituzionale, sollevando la questione di legittimita' di quelle
norme che e' chiamato ad applicare, quando esse, per la loro
eccessiva indeterminatezza, non costituiscano un parametro
sufficiente per delimitare il campo della decisione. Queste norme
sarebbero, infatti, in contrasto con l' art. 101 comma 2 della
Costituzione, in riferimento all' aspetto positivo della riserva di
legge.
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