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152136
IDG830900428
83.09.00428 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scardovelli Mauro
L' esclusiva soggezione del giudice alla legge come riserva assoluta di atto normativo
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 899-914
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D02302; D02300; D6020
L' A. procede all' interpretazione dell' art. 101 comma 2 della Costituzione, secondo la quale esso introduce una riserva assoluta di atto normativo. L' A. si richiama alla teoria che individua nell' art. 101 comma 2 una riserva di legge: nell' aspetto negativo della riserva non e' consentito che una norma possa attribuire a soggetti diversi dal giudice poteri discrezionali idonei ad incidere sul suo libero convincimento; l' aspetto positivo della riserva non consente l' abuso perpetuato dagli organi legislativi e di governo di attribuire un eccessivo potere discrezionale ai giudici, un ruolo politico di supplenza, quando la "materia" non e' disciplinata con la dovuta completezza. Negata l' opportunita' di un controllo politico sul giudice, che contrasterebbe col principio dell' indipendenza, secondo l' interpretazione in senso negativo della riserva di cui all' art. 101, l' A. espone la tesi secondo la quale il giudice potrebbe fare ricorso all' ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, sollevando la questione di legittimita' di quelle norme che e' chiamato ad applicare, quando esse, per la loro eccessiva indeterminatezza, non costituiscano un parametro sufficiente per delimitare il campo della decisione. Queste norme sarebbero, infatti, in contrasto con l' art. 101 comma 2 della Costituzione, in riferimento all' aspetto positivo della riserva di legge.
art. 101 comma 2 Cost.
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