| Esclusa la fungibilita' con l' interrogatorio di polizia giudiziaria
delle sommarie informazioni ex art. 225 bis c.p.p., e indicato in
queste ultime un ulteriore mezzo d' investigazione, l' A. passa a
descrivere i presupposti dell' istituto. La prescritta
inutilizzabilita' delle dichiarazioni rese dall' inquisito viene
indicata come l' elemento che consente, pur nella inosservanza delle
disposizioni poste a tutela del diritto di difesa, di salvare la
disposizione da una censura di costituzionalita' in relazione all'
art. 24 comma 2 Costituzione. Il divieto di verbalizzare le sommarie
informazioni che, unitamente alla prevista nullita' del rapporto o
della testimonianza aventi ad oggetto le dichiarazioni rese, assicura
la inutilizzabilita', costituisce tuttavia il limite dell' istituto,
in quanto impedisce il controllo circa la sussistenza dei presupposti
ed il corretto uso del mezzo. Affermata la compatibilita' con l' art.
3 Costituzione, e tratteggiata l' incidenza dell' art. 225 bis sul
fenomeno delle dichiarazioni spontanee, l' A. pur ritenendo corretti
i meccanismi predisposti al fine di garantire la ininfluenza delle
dichiarazioni raccolte sul convincimento del giudice, tende a non
escludere tuttavia, alla luce delle principali tendenze di pensiero,
la utilizzabilita' delle risultanze probatorie, autonomamente
rilevanti per il processo, reperite grazie alle sommarie informazioni
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