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152139
IDG830900431
83.09.00431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corso Piermaria
Pene pecuniarie inesigibili: una conseguenza eliminabile delle disfunzioni del processo (a proposito delle cautele patrimoniali in materia valutaria)
comunicazione al XIV Convegno di studi "Enrico De Nicola" sul tema "Disfunzioni del processo penale e difesa della societa': i provvedimenti provvisori", Catania, 30 aprile-2 maggio 1982
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 847-862
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50324; D5051; D50414; D538; D68
La tendenza attuale del legislatore a privilegiare la pena pecuniaria impone di utilizzare correttamente gli strumenti diretti a ridurre il rischio che la pena pecuniaria irrogata si riveli in concreto inesigibile, non essendo state tempestivamente contrastate manovre dell' imputato dirette ad occultare i propri beni. In materia penale valutaria, dove le pene pecuniarie sono proporzionali alla gravita' delle violazioni e dove le sanzioni amministrative e le pretese risarcitorie sono anch' esse normalmente di entita' considerevole, il legislatore ha ritenuto di imporre l' adozione di misure di cautela patrimoniale e di togliere all' autorita' giudiziaria il potere discrezionale riconosciutole dal codice di procedura penale. Nella prassi, la magistratura procede all' iscrizione dell' ipoteca legale o al sequestro conservativo soltanto con la pronuncia della condanna, subordinando il proprio intervento all' emergere di precisi elementi contro l' imputato. Tuttavia, se si vuole coerentemente perseguire la scelta operata con la legge penale valutaria di assicurare sempre e comunque le garanzie patrimoniali di esecuzione, non si deve ammettere il ritorno ad una discrezionalita' del giudice. Ne consegue che - ove l' imputato non offra "idonea cauzione" - il giudice deve adottare le cautele patrimoniali e mantenerle fino alla pronucia di sentenza assolutoria irrevocabile o comunque non soggetta a reformatio in peius.
art. 189 c.p. art. 283 c.p.p. art. 616 c.p.p. art. 617 c.p.p. art. 618 c.p.p. art. 4 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 4 comma 3 l. 30 aprile 1976, n. 159 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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