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| IDG830900431 | |
| 83.09.00431 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Corso Piermaria
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| Pene pecuniarie inesigibili: una conseguenza eliminabile delle
disfunzioni del processo (a proposito delle cautele patrimoniali in
materia valutaria)
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| comunicazione al XIV Convegno di studi "Enrico De Nicola" sul tema
"Disfunzioni del processo penale e difesa della societa': i
provvedimenti provvisori", Catania, 30 aprile-2 maggio 1982
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 847-862
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50324; D5051; D50414; D538; D68
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| La tendenza attuale del legislatore a privilegiare la pena pecuniaria
impone di utilizzare correttamente gli strumenti diretti a ridurre il
rischio che la pena pecuniaria irrogata si riveli in concreto
inesigibile, non essendo state tempestivamente contrastate manovre
dell' imputato dirette ad occultare i propri beni. In materia penale
valutaria, dove le pene pecuniarie sono proporzionali alla gravita'
delle violazioni e dove le sanzioni amministrative e le pretese
risarcitorie sono anch' esse normalmente di entita' considerevole, il
legislatore ha ritenuto di imporre l' adozione di misure di cautela
patrimoniale e di togliere all' autorita' giudiziaria il potere
discrezionale riconosciutole dal codice di procedura penale. Nella
prassi, la magistratura procede all' iscrizione dell' ipoteca legale
o al sequestro conservativo soltanto con la pronuncia della condanna,
subordinando il proprio intervento all' emergere di precisi elementi
contro l' imputato. Tuttavia, se si vuole coerentemente perseguire la
scelta operata con la legge penale valutaria di assicurare sempre e
comunque le garanzie patrimoniali di esecuzione, non si deve
ammettere il ritorno ad una discrezionalita' del giudice. Ne consegue
che - ove l' imputato non offra "idonea cauzione" - il giudice deve
adottare le cautele patrimoniali e mantenerle fino alla pronucia di
sentenza assolutoria irrevocabile o comunque non soggetta a
reformatio in peius.
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| art. 189 c.p.
art. 283 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
art. 617 c.p.p.
art. 618 c.p.p.
art. 4 d.l. 4 marzo 1976, n. 31
art. 4 comma 3 l. 30 aprile 1976, n. 159
l. 24 novembre 1981, n. 689
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