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| IDG830900432 | |
| 83.09.00432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giuliani-Balestrino Ubaldo
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| Sul carattere eventualmente pluralistico del reato permanente:
conferme e rettifiche
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 824-846
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D501; D50110; D51871
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| Si osserva che talune recenti leggi attribuiscono rilevanza al
recesso del sequestratore. Cio' dimostra - insieme con taluni
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali tra cui il caso D' Urso -
che ogni reato permanente puo' rivelarsi, talora, pluralistico. Ove
il reato permanente sia realizzato da una sola azione dal principio
alla fine, rimarra' unitario e determinera' un solo processo e una
sola pena. Quando diviene necessaria la valutazione di singole parti
dell' azione permanente per il sopravvenire di amnistie o di indulti,
ove si abbiano molteplici successive querele, per modifiche della
norma incriminatrice, per il concorso di nuovi complici, per il
mutamento della colpevolezza o dell' imputabilita', per il
verificarsi di circostanze tra loro incompatibili, per l' intervento
di cause di non punibilita' relative ad una sola fase dell' azione
permanente, per il formarsi di piu' giudicati, l' azione permanente
si spezza in diversi reati in concorso ideale fra loro e il giudice
penale applichera' la pena per il reato piu' grave aumentata fino al
triplo. Si evita cosi' di lasciare impunita la prosecuzione del reato
permanente e d' incoraggiare il reo gia' condannato a persistere nel
reato. Cio' spiega perche' il reato permanente sia di regola una
fattispecie unitaria ma possa anche originare piu' querele e piu'
giudicati, essere amnistiato per una certa fase e punibile per la
fase successiva all' amnistia e perche', per la prima fase del reato
permanente, la pena possa irrogarsi nel massimo. Quei reati che
escludono - in linea generale - la possibilita' psicologica della
controazione doverosa, come il furto, l' evasione e la bigamia sono
reati istantanei; sono invece reati permanenti quei reati, come il
sequestro di persona, che non escludono - prima o poi - la c.d.
controazione doverosa (nel caso, la liberazione della vittima).
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| art. 1 l. 8 agosto 1977, n. 534
art. 2 d.l. 21 marzo 1978, n. 59
l. 18 maggio 1978, n. 191
art. 289 bis c.p.
art. 81 comma 1 c.p.
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