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152140
IDG830900432
83.09.00432 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani-Balestrino Ubaldo
Sul carattere eventualmente pluralistico del reato permanente: conferme e rettifiche
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 3, pag. 824-846
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D501; D50110; D51871
Si osserva che talune recenti leggi attribuiscono rilevanza al recesso del sequestratore. Cio' dimostra - insieme con taluni orientamenti dottrinali e giurisprudenziali tra cui il caso D' Urso - che ogni reato permanente puo' rivelarsi, talora, pluralistico. Ove il reato permanente sia realizzato da una sola azione dal principio alla fine, rimarra' unitario e determinera' un solo processo e una sola pena. Quando diviene necessaria la valutazione di singole parti dell' azione permanente per il sopravvenire di amnistie o di indulti, ove si abbiano molteplici successive querele, per modifiche della norma incriminatrice, per il concorso di nuovi complici, per il mutamento della colpevolezza o dell' imputabilita', per il verificarsi di circostanze tra loro incompatibili, per l' intervento di cause di non punibilita' relative ad una sola fase dell' azione permanente, per il formarsi di piu' giudicati, l' azione permanente si spezza in diversi reati in concorso ideale fra loro e il giudice penale applichera' la pena per il reato piu' grave aumentata fino al triplo. Si evita cosi' di lasciare impunita la prosecuzione del reato permanente e d' incoraggiare il reo gia' condannato a persistere nel reato. Cio' spiega perche' il reato permanente sia di regola una fattispecie unitaria ma possa anche originare piu' querele e piu' giudicati, essere amnistiato per una certa fase e punibile per la fase successiva all' amnistia e perche', per la prima fase del reato permanente, la pena possa irrogarsi nel massimo. Quei reati che escludono - in linea generale - la possibilita' psicologica della controazione doverosa, come il furto, l' evasione e la bigamia sono reati istantanei; sono invece reati permanenti quei reati, come il sequestro di persona, che non escludono - prima o poi - la c.d. controazione doverosa (nel caso, la liberazione della vittima).
art. 1 l. 8 agosto 1977, n. 534 art. 2 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 l. 18 maggio 1978, n. 191 art. 289 bis c.p. art. 81 comma 1 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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