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152142
IDG830900434
83.09.00434 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Conso Giovanni
Considerazioni in tema di difesa della societa' e disfunzioni del processo penale: i provvedimenti provvisori
intervento conclusivo al XIV Convegno di studi "Enrico De Nicola" sul tema "Disfunzioni del processo penale e difesa della societa': i provvedimenti provvisori", Catania, 30 aprile - 2 maggio 1982
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1279-1290
D68; F428; D610; D612
Le disfunzioni sono ormai tali e tante da far si' che il processo penale non funzioni o funzioni in modo insufficiente: soprattutto gli imputati nei cui confronti vengano adottate misure cautelari personali o patrimonilia ne risentono apertamente, restando scoperti di sufficienti garanzie a livello di diritti dell' uomo. Una parte almeno delle disfunzioni e' nata dalla preoccupazione di darsi comunque carico delle esigenze di tutela della collettivita': di qui la necessita' di auspicare una limitazione dei provvedimenti provvisori. La domanda centrale e' fino a che punto sia colpa del legislatore, fino a che punto sia colpa della prassi quella parte di disfunzioni nate dall' intento di tutelare la societa', anche a costo di colpire l' individuo imputato, presunto non colpevole fino alla sentenza di condanna irrevocabile. Non e' facile dare una risposta, non potendosi arrivare ad una risposta valevole per tutti i tipi di provvedimenti provvisori, tanto essi si presentano differenziati come contenuto, regolamentazione e tradizioni, cosi' da dover distinguere fra la carcerazione preventiva, l' anticipazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, le misure cautelari patrimoniali. La colpa maggiore e', comunque, del legislatore, anche per la carenza di strutture e i tanti inconvenienti organizzativi. Urgono, poi, riforme atte a recuperare i valori del processo, ridando forza e credibilita' alla presunzione di non colpevolezza, secondo una concezione la quale tenda si' ad accelerare i processi (l' istruzione formale esige radicali ripensamenti, mentre la depenalizzazione, le sanzioni sostitutive, gli epiloghi anticipati vanno incrementati), ma anche a garantire che gli ineliminabili provvedimeni provvisori non vengano adottati senza adeguate garanzie delle liberta', da cui - non essendo possibile dar vita in tempi brevi al nuovo codice di procedura penale - non si puo' ormai prescindere per assicurare ai provvedimenti provvisori di natura personale e di natura patrimoniale un controllo nel merito, che, se non potra' magari essere sempre esauriente, ridurra' almeno il rischio di carcerazioni anticipate ingiuste e di sequestri preventivi ingiusti.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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