Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


152146
IDG830900438
83.09.00438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Padovani Tullio
Tipicita' e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione, nell' ambito dell' art. 2 commi 2 e 3 c.p.
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1354-1389
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5001
L' indagine si riferisce ad un aspetto particolarmente problematico della successione di leggi penali, emergente allorche' una nuova fattispecie incriminatrice differisca da una precedente per taluni dei suoi elementi costitutivi. Si tratta delle c.d. modificazioni "immediate" della fattispecie stessa, alle quali possono essere assimilati i fenomeni di introduzione e di abrogazione di norme derogatorie, in quanto incidenti sulla sfera di applicabilita' di fattispecie preesistenti. Il problema consiste allora nello stabilire quando si dia luogo al binomio "abolitio criminis/nuova incriminazione" (art. 2 comma 2 c.p.), e quando invece si verifichi una vera e propria "successione" (art. 2 comma 3 c.p.). Dopo aver considerato i criteri proposti (del fatto in concreto; della continuita' del tipo di illecito; della piena continenza), ed averne rilevato le insufficienze, l' esame sistematico delle varie situazioni consente di affermare la successione in caso di nuove incriminazioni a carattere speciale rispetto ad incriminazioni preesistenti non abrogate e di abrogazione di incriminazioni derogatorie, perche' il fatto normativamente previsto mantiene la propria rilevanza penale. Anche per quanto riguarda le modificazioni legislative di carattere strutturale, il rapporto successorio risulta fondato sul rispetto del principio di irretroattivita' soltanto quando tra le due disposizioni sia ravvisabile un rapporto di specialita', e non anche quando esso si atteggi in termini di eterogeneita' o di interferenza. Diversamente, per affermare una continuita' sostanziale tra le fattispecie succedutesi - insuscettibile di esprimersi nel contesto dell' art. 2 comma 3 c.p.-, il legislatore puo' derogare alla regola della retroattivita' della legge abrogatrice, perpetuando la rilevanza penale dell' illecito abrogato. In questa prospettiva vengono allora esaminate la disciplina dell' art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4, per cio' che si riferisce alle disposizioni penali finanziarie; quella degli artt. 40 e 41 l. 24 novembre 1981, n. 689, relativa al regime intertemporale delle violazioni depenalizzate; quella dei reati di aborto su donna consenziente (art. 22 comma 3 l. 22 maggio 1978, n. 194); e quella dei reati di inquinamento idrico (artt. 25 e 26 l. 10 maggio 1976, n. 319).
art. 2 comma 2 c.p. art. 2 comma 3 c.p. art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4 art. 40 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 41 l. 24 novembre 1981, n.689 art. 22 comma 3 l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 25 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati