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| IDG830900438 | |
| 83.09.00438 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Padovani Tullio
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| Tipicita' e successione di leggi penali. La modificazione legislativa
degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di
applicazione, nell' ambito dell' art. 2 commi 2 e 3 c.p.
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1354-1389
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5001
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| L' indagine si riferisce ad un aspetto particolarmente problematico
della successione di leggi penali, emergente allorche' una nuova
fattispecie incriminatrice differisca da una precedente per taluni
dei suoi elementi costitutivi. Si tratta delle c.d. modificazioni
"immediate" della fattispecie stessa, alle quali possono essere
assimilati i fenomeni di introduzione e di abrogazione di norme
derogatorie, in quanto incidenti sulla sfera di applicabilita' di
fattispecie preesistenti. Il problema consiste allora nello stabilire
quando si dia luogo al binomio "abolitio criminis/nuova
incriminazione" (art. 2 comma 2 c.p.), e quando invece si verifichi
una vera e propria "successione" (art. 2 comma 3 c.p.). Dopo aver
considerato i criteri proposti (del fatto in concreto; della
continuita' del tipo di illecito; della piena continenza), ed averne
rilevato le insufficienze, l' esame sistematico delle varie
situazioni consente di affermare la successione in caso di nuove
incriminazioni a carattere speciale rispetto ad incriminazioni
preesistenti non abrogate e di abrogazione di incriminazioni
derogatorie, perche' il fatto normativamente previsto mantiene la
propria rilevanza penale. Anche per quanto riguarda le modificazioni
legislative di carattere strutturale, il rapporto successorio risulta
fondato sul rispetto del principio di irretroattivita' soltanto
quando tra le due disposizioni sia ravvisabile un rapporto di
specialita', e non anche quando esso si atteggi in termini di
eterogeneita' o di interferenza. Diversamente, per affermare una
continuita' sostanziale tra le fattispecie succedutesi -
insuscettibile di esprimersi nel contesto dell' art. 2 comma 3 c.p.-,
il legislatore puo' derogare alla regola della retroattivita' della
legge abrogatrice, perpetuando la rilevanza penale dell' illecito
abrogato. In questa prospettiva vengono allora esaminate la
disciplina dell' art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4, per cio' che si
riferisce alle disposizioni penali finanziarie; quella degli artt. 40
e 41 l. 24 novembre 1981, n. 689, relativa al regime intertemporale
delle violazioni depenalizzate; quella dei reati di aborto su donna
consenziente (art. 22 comma 3 l. 22 maggio 1978, n. 194); e quella
dei reati di inquinamento idrico (artt. 25 e 26 l. 10 maggio 1976, n.
319).
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| art. 2 comma 2 c.p.
art. 2 comma 3 c.p.
art. 20 l. 7 gennaio 1929, n. 4
art. 40 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 41 l. 24 novembre 1981, n.689
art. 22 comma 3 l. 22 maggio 1978, n. 194
art. 25 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319
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