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152147
IDG830900439
83.09.00439 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dolcini Emilio
Le "sanzioni sostitutive" applicate in sede di condanna. Profili interpretativi, sistematici e politico-criminali del capo III, sezione I della legge 689 del 1981
l. 24 novembre 1981, n. 689
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1390-1422
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5035; D59
Il capo III della legge 689/1981 si propone di risolvere l' annoso problema delle pene detentive brevi, fin dal secolo scorso al centro di un vivace dibattito dottrinale. Per la prima volta nel nostro ordinamento il problema non viene affrontato in termini puramente clemenziali, o attraverso forme di esecuzione differenziata dalla stessa pena detentiva, bensi' attraverso la creazione di vere e proprie nuove pene, affidate alla competenza del giudice di cognizione (in primo luogo, del pretore). La tipologia delle sanzioni sostitutive riflette, d' altro canto, una linea di politica criminale piuttosto cauta e attenta ai problemi attuativi proposti dai nuovi istituti: accanto alla pena pecuniaria, per delineare le sanzioni della liberta' controllata e della semidetenzione si sono assunte quali termini di riferimento misure gia' esistenti e collaudate nel nostro ordinamento. Finalita' precipue delle sanzioni sostitutive appaiono in primo luogo l' "intimidazione-ammonimento" e la "non desocializzazione", mentre il legislatore non sembra essersi proposto piu' ambiziose finalita' di "risocializzazione" in senso stretto. Questo rilievo deve essere tenuto presente nella lettura della norma che disciplina i nuovi poteri discrezionali del giudice, dalla quale si ricava altresi' - ma la dottrina non e' unanime sul punto - l' illegittimita' di considerazioni generalpreventive nella sostituzione della pena detentiva. Anche il sistema di limiti imposto dalla legge all' applicazione delle sanzioni sostitutive prospetta una serie di problemi per l' interprete, spesso acuiti da gravi imperfezioni tecniche nella formulazione delle norme. Una disciplina complessa e articolata e' poi dedicata alla revoca-conversione delle sanzioni sostitutive: profili particolarmente delicati riguardano la determinazione del residuo di pena sul quale operare la conversione, nonche' i requisiti soggettivi delle violazioni che possono fondare il ritorno alla pena detentiva. Soprattutto pero' l' attenzione della dottrina si e' sin qui soffermata sui rapporti fra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena: sia pure con soluzione assai discutibile da un punto di vista politico-criminale, il problema sembra comunque risolto dal legislatore nel senso di rendere "sospendibili" anche le nuove sanzioni sostitutive.
l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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