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| IDG830900443 | |
| 83.09.00443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tascone Maria Gabriella
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| Rapina propria, rapina impropria e tentativo di rapina impropria
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| nota a Cass. sez. II pen. 9 febbraio 1979
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1615-1621
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51902
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| L' ipotesi prevista dall' art. 628 comma 2 c.p., la c.d. rapina
propria, si verifica quando il soggetto agente realizza sia la
sottrazione che l' impossessamento mediante uso di violenza alla
persona o minaccia. La c.d. rapina impropria, prevista dal comma 2
del citato articolo, viene posta in essere, invece, quando la
sottrazione avviene clandestinamente e la condotta violenta o
minacciosa e' presente nella fase dell' impossessamento. A queste
conclusioni si giunge in seguito ad un esame testuale dell' art. 628
ed alla luce di considerazioni di carattere sistematico. Il secondo
problema affrontato consiste nella configurabilita' di un tentativo
di rapina impropria. La Corte di Cassazione afferma che ricorre tale
fattispecie quando si ponga in essere violenza o minaccia per uno
degli scopi indicati dalla norma, dopo il compimento di atti
esecutivi diretti alla consumazione del furto, atti arrestatisi per
cause indipendenti dalla volonta' del soggetto agente. Tale soluzione
non si e' ritenuta accettabile in quanto e' in netto contrasto con la
struttura del reato. Infatti la sua condotta costitutiva e' data dal
compimento di violenza o minaccia per uno degli scopi indicati dalla
legge, rappresentando la sottrazione un presupposto di tale condotta.
Quindi si avra' tentativo di rapina impropria quando l' agente,
immediatamente dopo la sottrazione, ponga in essere atti idonei e
diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di violenza o
minaccia, per realizzare uno degli scopi indicati dalla legge.
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| art. 628 c.p.
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