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152151
IDG830900443
83.09.00443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tascone Maria Gabriella
Rapina propria, rapina impropria e tentativo di rapina impropria
nota a Cass. sez. II pen. 9 febbraio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1615-1621
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51902
L' ipotesi prevista dall' art. 628 comma 2 c.p., la c.d. rapina propria, si verifica quando il soggetto agente realizza sia la sottrazione che l' impossessamento mediante uso di violenza alla persona o minaccia. La c.d. rapina impropria, prevista dal comma 2 del citato articolo, viene posta in essere, invece, quando la sottrazione avviene clandestinamente e la condotta violenta o minacciosa e' presente nella fase dell' impossessamento. A queste conclusioni si giunge in seguito ad un esame testuale dell' art. 628 ed alla luce di considerazioni di carattere sistematico. Il secondo problema affrontato consiste nella configurabilita' di un tentativo di rapina impropria. La Corte di Cassazione afferma che ricorre tale fattispecie quando si ponga in essere violenza o minaccia per uno degli scopi indicati dalla norma, dopo il compimento di atti esecutivi diretti alla consumazione del furto, atti arrestatisi per cause indipendenti dalla volonta' del soggetto agente. Tale soluzione non si e' ritenuta accettabile in quanto e' in netto contrasto con la struttura del reato. Infatti la sua condotta costitutiva e' data dal compimento di violenza o minaccia per uno degli scopi indicati dalla legge, rappresentando la sottrazione un presupposto di tale condotta. Quindi si avra' tentativo di rapina impropria quando l' agente, immediatamente dopo la sottrazione, ponga in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di violenza o minaccia, per realizzare uno degli scopi indicati dalla legge.
art. 628 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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