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| IDG830900444 | |
| 83.09.00444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pennisi Angelo
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| Ancora sul termine per la citazione del responsabile civile nel
giudizio penale
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| nota a Cass. sez. IV pen. 21 gennaio 1981
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1622-1629
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60330
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| L' A. distingue due aspetti della sentenza: quello relativo alla
decisione del ricorso sottoposto all' esame della Corte; quello
riguardante l' enunciazione del principio di diritto. Per quanto
riguarda la decisione del ricorso essa e' ineccepibile. L' A.,
invece, solleva critiche all' enunciazione del principio di diritto,
secondo il quale, data la natura perentoria del termine fissato dall'
art. 108 c.p.p., la parte civile decade dal diritto di citare il
responsabile civile se la citazione sia fatta per il dibattimento
rinviato, anche se il rinvio sia stato disposto prima dell' udienza
e, quindi, prima che potesse verificarsi la possibilita' dell'
apertura del dibattimento. L' A. sostiene che la decadenza dalla
citazione del responsabile civile si verifichera' a condizione che
nel dibattimento fissato per la prima volta si siano compiute le
formalita' di apertura. Ove la condizione non si verifichi, le parti
sono legittimate a proporre o a riproporre, nel caso in cui la prima
citazione sia risulta invalida, l' istanza per la citazione del
responsabile civile, e il giudice ha il potere-dovere di emettere il
decreto di citazione per l' udienza di rinvio.
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| art. 108 c.p.p.
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