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152152
IDG830900444
83.09.00444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pennisi Angelo
Ancora sul termine per la citazione del responsabile civile nel giudizio penale
nota a Cass. sez. IV pen. 21 gennaio 1981
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1622-1629
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60330
L' A. distingue due aspetti della sentenza: quello relativo alla decisione del ricorso sottoposto all' esame della Corte; quello riguardante l' enunciazione del principio di diritto. Per quanto riguarda la decisione del ricorso essa e' ineccepibile. L' A., invece, solleva critiche all' enunciazione del principio di diritto, secondo il quale, data la natura perentoria del termine fissato dall' art. 108 c.p.p., la parte civile decade dal diritto di citare il responsabile civile se la citazione sia fatta per il dibattimento rinviato, anche se il rinvio sia stato disposto prima dell' udienza e, quindi, prima che potesse verificarsi la possibilita' dell' apertura del dibattimento. L' A. sostiene che la decadenza dalla citazione del responsabile civile si verifichera' a condizione che nel dibattimento fissato per la prima volta si siano compiute le formalita' di apertura. Ove la condizione non si verifichi, le parti sono legittimate a proporre o a riproporre, nel caso in cui la prima citazione sia risulta invalida, l' istanza per la citazione del responsabile civile, e il giudice ha il potere-dovere di emettere il decreto di citazione per l' udienza di rinvio.
art. 108 c.p.p.
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