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152154
IDG830900446
83.09.00446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spagnolo Giuseppe
Un nuovo caso di pretesa "omnicomprensivita'" della fattispecie di truffa
nota a Trib. Bari sez. III 17 marzo 1982
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1636-1644
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51910
Il lavoro persegue lo scopo di contrastare un ulteriore tentativo della giurisprudenza di ampliare l' ambito di applicazione del delitto di truffa a fatti che non offendono il patrimonio. In particolare viene esclusa l' applicabilita' dell' art. 640 comma 2 n. 1 c.p. nel caso in cui il titolare di un laboratorio di analisi stipuli la convenzione con l' Unita' Sanitaria Locale occultando la circostanza di avere come socio occulto un sanitario in situazione di incompatibilita'; e nel caso in cui il titolare del laboratorio convenzionato non esegua personalmente le analisi, ma le faccia eseguire presso altro laboratorio, pur se convenzionato. In entrambi i casi manca un danno patrimoniale per l' ente perche' a fronte dei compensi erogati (che secondo la sentenza annotata costituirebbe il danno della truffa) e' stata fornita una prestazione idonea ad adempiere alla funzione cui le indagini di laboratorio sono destinate. Anche la giurisprudenza piu' rigorosa in materia di truffa contrattuale, che ravvisa il reato indipendentemente da uno squilibrio dei valori tra prestazione e controprestazione, quando viene chiamata a pronunziarsi sul danno patrimoniale, ne riconosce la necessita' e lo individua nella perdita, per l' ingannato, della possibilita' di destinare ad altri piu' impellenti bisogni le somme versate perl' acquisto inutile. Viceversa, nel primo caso in esame nessun danno patrimoniale puo' ravvisarsi, neppure quello appena menzionato, poiche' l' ente pubblico non poteva destinare le somme erogate ad altri scopi, essendo obbligato ad assicurare all' assistito le prestazioni che gli sono state fornite. L' esistenza poi di un socio occulto non altera ne' il costo ne' la qualita' della prestazione. Lo stesso dicasi per l' ipotesi di esecuzione dell' esame da parte di altro laboratorio convenzionato. Offeso, in questo ultimo caso, e' solo il diritto del paziente alla scelta dello specialista. Ma tale offesa non ha nulla a che vedere con il danno patrimoniale dell' ente pubblico, che e' elemento essenziale del reato previsto dall' art. 640 comma 2 n. 1 c.p.. Sussiste viceversa il danno e quindi il reato di truffa nel caso in cui le analisi siano state prescritte senza alcuna necessita', per favorire il laboratorio di analisi; o nel caso in cui non vengano realmente effettuate - come nell' ultimo caso esaminato in sentenza - da persona non abilitata (tecnico di laboratorio).
art. 640 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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