| Il lavoro persegue lo scopo di contrastare un ulteriore tentativo
della giurisprudenza di ampliare l' ambito di applicazione del
delitto di truffa a fatti che non offendono il patrimonio. In
particolare viene esclusa l' applicabilita' dell' art. 640 comma 2 n.
1 c.p. nel caso in cui il titolare di un laboratorio di analisi
stipuli la convenzione con l' Unita' Sanitaria Locale occultando la
circostanza di avere come socio occulto un sanitario in situazione di
incompatibilita'; e nel caso in cui il titolare del laboratorio
convenzionato non esegua personalmente le analisi, ma le faccia
eseguire presso altro laboratorio, pur se convenzionato. In entrambi
i casi manca un danno patrimoniale per l' ente perche' a fronte dei
compensi erogati (che secondo la sentenza annotata costituirebbe il
danno della truffa) e' stata fornita una prestazione idonea ad
adempiere alla funzione cui le indagini di laboratorio sono
destinate. Anche la giurisprudenza piu' rigorosa in materia di truffa
contrattuale, che ravvisa il reato indipendentemente da uno
squilibrio dei valori tra prestazione e controprestazione, quando
viene chiamata a pronunziarsi sul danno patrimoniale, ne riconosce la
necessita' e lo individua nella perdita, per l' ingannato, della
possibilita' di destinare ad altri piu' impellenti bisogni le somme
versate perl' acquisto inutile. Viceversa, nel primo caso in esame
nessun danno patrimoniale puo' ravvisarsi, neppure quello appena
menzionato, poiche' l' ente pubblico non poteva destinare le somme
erogate ad altri scopi, essendo obbligato ad assicurare all'
assistito le prestazioni che gli sono state fornite. L' esistenza poi
di un socio occulto non altera ne' il costo ne' la qualita' della
prestazione. Lo stesso dicasi per l' ipotesi di esecuzione dell'
esame da parte di altro laboratorio convenzionato. Offeso, in questo
ultimo caso, e' solo il diritto del paziente alla scelta dello
specialista. Ma tale offesa non ha nulla a che vedere con il danno
patrimoniale dell' ente pubblico, che e' elemento essenziale del
reato previsto dall' art. 640 comma 2 n. 1 c.p.. Sussiste viceversa
il danno e quindi il reato di truffa nel caso in cui le analisi siano
state prescritte senza alcuna necessita', per favorire il laboratorio
di analisi; o nel caso in cui non vengano realmente effettuate - come
nell' ultimo caso esaminato in sentenza - da persona non abilitata
(tecnico di laboratorio).
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