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152156
IDG830900448
83.09.00448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caraccioli Ivo
Note sulla nuova normativa penale tributaria
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1457-1464
D2191; D538
Con l' art. 13 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella l. 7 agosto 1982, n. 516, in vigore dal primo gennaio 1983, e' stata abolita la c.d. pregiudiziale tributaria. Quanto al problema se tale abolizione riguardi anche le vecchie fattispecie criminose di cui ai d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e 26 ottobre 1972 n. 633, giudicate dopo la suddetta data e sopravvissute in virtu' della c.d. ultrattivita' delle leggi penali finanziarie, lo scritto risponde positivamente, e cio' in virtu' della natura essenzialmente processuale dell' istituto della pregiudiziale tributaria. Vengono, in proposito, esaminate le conseguenze dell' abolizione della pregiudiziale e la connessa problematica della normativa sull' errore sulle norme fiscali (art. 8 d.l. 429/1982). Viene affermata l' illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., del comma 5 dell' art. 1 dello stesso provvedimento nonche', per contrasto con l' art. 25 comma 2 Cost., del n. 7 dell' art. 4: disposizione, quest' ultima, contenente una fattispecie di frode fiscale difficilmente ricostruibile nei suoi elementi costitutivi.
art. 3 Cost. art. 25 comma 2 Cost. art. 53 Cost. d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 1 comma 5 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 art. 4 n. 7 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 art. 8 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 art. 13 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 l. 7 agosto 1982, n. 516
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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