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152158
IDG830900450
83.09.00450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ubertis Giulio
Obbligatorieta' dell' azione e "diversion" nel sistema penale italian
Riv. it. dir. proc. pen., an. 25 (1982), fasc. 4, pag. 1494-1500
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6000; D02307; D50414; D60302
In Italia, la diversion sembra trovare un ostacolo insormontabile nel principio di obbligatorieta' dell' azione penale (art. 112 Cost.). Gia' a livello codicistico, pero', emerge l' esistenza di spazi in cui tale principio puo' considerarsi, sostanzialmente se non formalmente, derogato: efficacia ostativa del procedimento, infatti, viene riconosciuta a valutazioni soggettive tanto dell' organo di accusa (decreto di archiviazione) quanto di altri soggetti (querela; rinuncia e remissione della stessa; giuri' d' onore). Se la prima ipotesi puo' integrare un caso di diversion c.d. semplice, la seconda pare riconducibile ad un differente tipo di diversion, consistente nel metodo della composizione del conflitto tra autore del reato e vittima. Inoltre, il comportamento della parte interessata viene preso in considerazione dall' istituto dell' oblazione, la cui applicazione e' stata recentemente ampliata dalla legge n. 689 del 1981, che ha pure aumentato il numero dei reati perseguibili a querela. Ma l' istituto piu' nuovo, anche nell' ottica di concedere una maggiore discrezionalita' magistratuale, e' quello del c.d. patteggiamento (art. 77 legge n. 689 del 1981), di cui vengono sinteticamente indicati alcuni nodi problematici.
art. 112 Cost. art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689
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