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152173
IDG831100088
83.11.00088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pau Giovanni
I patti lateranensi e la loro esecuzione in due recenti sentenze della Corte Costituzionale
nota a C. Cost. 2 febbraio 1982, n. 16 C. Cost. 2 febbraio 1982, n. 18
Riv. dir. intern., an. 65 (1982), fasc. 3, pag. 583-587
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9461; D94615; D301220
Le sentenze annotate stabiliscono l' illegittimita' costituzionale di parte degli artt. 12 e 7 della l. 27 maggio 1929, n. 847, contenenti disposizioni per l' applicazione del concordato, e di parte dell' art. 1 della l. 17 maggio 1929, n. 810, per l' esecuzione del Trattato e dei quattro allegati annessi al Concordato, nonche' di parte dell' art. 17 della l. 847/1929, contenente disposizioni per l' applicazione del Concordato. La materia riguarda la trascrizione del matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore sedicenne non ammesso al matrimonio ai sensi dell' art. 84 c.c., e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullita' del matrimonio e dei provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. L' A. critica le motivazioni delle sentenze, motivazioni che, sostiene, evidenziano la contraddizione di fondo della dichiarazione di illegittimita' costituzionale riferita ai Patti lateranensi. I Patti, secondo l' art. 7 della Costituzione, non possono subire modificazioni che non siano accettate dalle Parti contraenti, salvo con un procedimento di revisione costituzionale. Cio' significa, secondo l' A., che il Concordato, cosi' come e' stato reso esecutivo e nei limiti in cui e' stato fedelmente interpretato dalle leggi n. 810/1929 e n. 847/1929, e' diventato legge costituzionale dello Stato e, quindi, non suscettibile di giudizio di legittimita' costituzionale.
art. 7 Cost. art. 84 c.c. art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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