| L' articolo tratta il tema degli effetti della normativa comunitaria
in materia di pesca sugli impegni internazionali assunti in
precedenza dagli Stati membri con Stati extra-comunitari. A tal fine,
l' A. in primo luogo analizza l' eventuale compatibilita' delle norme
comunitarie con la convenzione di Londra del 1964 e con l' Accordo
franco-spagnolo del 20 marzo 1967, pervenendo ada soluzione negativa
del problema. Esaminata in secondo luogo l' aplicabilita' nelle
relazioni tra Stati comunitari e Stati extra-comunitari di norme
contenute in trattati multilaterali o bilaterali aventi ad oggetto la
pesca alla luce dei criteri che regolano la successione di norme nel
tempo si giunge ad escludere il ricorso all' art. 234 del Trattato
CEE. In relazione ai rapporti tra Stati membri originari della
Comunita' e Stati terzi. Si sostiene infine che i trattati
internazionali in questione anteriori alle norme comunitarie non
possono ritenersi estinti ne' a seguito della formazione di una nuova
norma generale di diritto internazionale, ne' per il mutamento delle
circostanze che esistevano al momento della loro stipulazione, ne'
per i comportamenti concludenti delle parti. Accertata quindi l'
inadeguatezza dei criteri di risoluzione prospettati, l' A. ritiene
che, nella fattispecie presa in esame, il conflitto di norme, sl
punto si csta comunitario, e' risolta con la prevalenza della
normativa comunitaria posteriore, mentre dal punto di vista del
diritto internazionale generale potrebbe essere risolubile in base
all' art. 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Al
riguardo, peraltro, l' A. prospetta l' ipotesi che gli Stati
interessati possano trovarsi di fronte a due norme di diversa
origine, incompatibili tra loro ed entrambe valide, la cui scelta
comporterebbe in ogni caso problemi di responsabilita'
internazionale. Nella realta', tuttavia, questa ipotesi si puo'
considerare superata dall' entrata in vigore degli accordi-quadro
comunitari in materia di pesca conclusi con gli Stati terzi
interessati.
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