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152175
IDG831100090
83.11.00090 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Del Vecchio Angela
Sull' incidenza della normativa comunitaria sui trattati in materia di pesca fra stati membri della CEE e stati terzi
Riv. dir. intern., an. 65 (1982), fasc. 3, pag. 571-582
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8414; D8710
L' articolo tratta il tema degli effetti della normativa comunitaria in materia di pesca sugli impegni internazionali assunti in precedenza dagli Stati membri con Stati extra-comunitari. A tal fine, l' A. in primo luogo analizza l' eventuale compatibilita' delle norme comunitarie con la convenzione di Londra del 1964 e con l' Accordo franco-spagnolo del 20 marzo 1967, pervenendo ada soluzione negativa del problema. Esaminata in secondo luogo l' aplicabilita' nelle relazioni tra Stati comunitari e Stati extra-comunitari di norme contenute in trattati multilaterali o bilaterali aventi ad oggetto la pesca alla luce dei criteri che regolano la successione di norme nel tempo si giunge ad escludere il ricorso all' art. 234 del Trattato CEE. In relazione ai rapporti tra Stati membri originari della Comunita' e Stati terzi. Si sostiene infine che i trattati internazionali in questione anteriori alle norme comunitarie non possono ritenersi estinti ne' a seguito della formazione di una nuova norma generale di diritto internazionale, ne' per il mutamento delle circostanze che esistevano al momento della loro stipulazione, ne' per i comportamenti concludenti delle parti. Accertata quindi l' inadeguatezza dei criteri di risoluzione prospettati, l' A. ritiene che, nella fattispecie presa in esame, il conflitto di norme, sl punto si csta comunitario, e' risolta con la prevalenza della normativa comunitaria posteriore, mentre dal punto di vista del diritto internazionale generale potrebbe essere risolubile in base all' art. 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Al riguardo, peraltro, l' A. prospetta l' ipotesi che gli Stati interessati possano trovarsi di fronte a due norme di diversa origine, incompatibili tra loro ed entrambe valide, la cui scelta comporterebbe in ogni caso problemi di responsabilita' internazionale. Nella realta', tuttavia, questa ipotesi si puo' considerare superata dall' entrata in vigore degli accordi-quadro comunitari in materia di pesca conclusi con gli Stati terzi interessati.
art. 234 Tr. CEE art. 9 Conv. Londra, 9 marzo 1964 (diritto esclusivo di pesca)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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