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152176
IDG831100091
83.11.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Salerno Francesco
La partecipazione regionale al potere estero nell' evoluzione costituzionale
Riv. dir. intern., vol. 65, (1982), fasc. 3, pag. 505-554
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D00113; D14041; D0310
L' A. rileva l' esistenza di una lacuna originaria nel sistema costituzionale italiano in tema di partecipazione regionale alla gestione del potere estero. La prassi immediatamente successiva all' adozione della Costituzione registra tuttavia l' affermazione di una prassi centralista negli "affari esteri", prassi che, grazie anche all' avallo determinante della Corte costituzionale, si traduce sul piano giuridico-formale nella regola consuetudinaria che "riserva" esclusivamente agli organi centrali ogni attivita' esterna di rilievo giuridico nonostante le numerose esperienze che attestano la volonta' delle Regioni di definire a riguardo una propria sfera di azione ancorche' coordinata con quella dello Stato. La condizione attuale della Costituzione materiale non presenta quindi quei caratteri univoci del passato; percio' sembrava opportuno che, tenuto conto dell' assetto "pluralista" dell' ordinamento repubblicano, la Corte costituzionale prospettasse, sia pure con le dovute cautele, un maggiore temperamento tra competenze centrali e istanze regionali nella gestione del potere estero. Questo "ruolo" propulsivo" - che peraltro la corte aveva gia' svolto positivamente con riferimento al riparto di competenze interne nell' attuazione degli obblighi comunitari - viene invece dalla stessa ignorato nella materia in esame con la sent. n. 23/1980. In questa occasione infatti l' organo di giustizia costituzionale, sulla base di una interpretrazione "conservativa" della Costituzione materiale, legittima la prassi centralista seguita dall' esecutivo nella individuazione delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della "Convenzione di Ramsar". Tuttavia l' orientamento restrittivo della Corte costituzionale, per quanto autorevole, non puo' comprimere lo stato obiettivamente "fluido" della costituzione materiale; di conseguenza l' evoluzione di questa in senso "pluralista" (anche) nella gestione del potere estero resta sempre possibile sulla base di un piu' accentuato impegno del corpo sociale in tal senso.
Conv. Ramsar 2 febbraio 1971 (zone umide di importanza internazionale
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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