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| IDG831100091 | |
| 83.11.00091 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Salerno Francesco
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| La partecipazione regionale al potere estero nell' evoluzione
costituzionale
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| Riv. dir. intern., vol. 65, (1982), fasc. 3, pag. 505-554
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D00113; D14041; D0310
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| L' A. rileva l' esistenza di una lacuna originaria nel sistema
costituzionale italiano in tema di partecipazione regionale alla
gestione del potere estero. La prassi immediatamente successiva all'
adozione della Costituzione registra tuttavia l' affermazione di una
prassi centralista negli "affari esteri", prassi che, grazie anche
all' avallo determinante della Corte costituzionale, si traduce sul
piano giuridico-formale nella regola consuetudinaria che "riserva"
esclusivamente agli organi centrali ogni attivita' esterna di rilievo
giuridico nonostante le numerose esperienze che attestano la volonta'
delle Regioni di definire a riguardo una propria sfera di azione
ancorche' coordinata con quella dello Stato. La condizione attuale
della Costituzione materiale non presenta quindi quei caratteri
univoci del passato; percio' sembrava opportuno che, tenuto conto
dell' assetto "pluralista" dell' ordinamento repubblicano, la Corte
costituzionale prospettasse, sia pure con le dovute cautele, un
maggiore temperamento tra competenze centrali e istanze regionali
nella gestione del potere estero. Questo "ruolo" propulsivo" - che
peraltro la corte aveva gia' svolto positivamente con riferimento al
riparto di competenze interne nell' attuazione degli obblighi
comunitari - viene invece dalla stessa ignorato nella materia in
esame con la sent. n. 23/1980. In questa occasione infatti l' organo
di giustizia costituzionale, sulla base di una interpretrazione
"conservativa" della Costituzione materiale, legittima la prassi
centralista seguita dall' esecutivo nella individuazione delle zone
umide di importanza internazionale ai sensi della "Convenzione di
Ramsar". Tuttavia l' orientamento restrittivo della Corte
costituzionale, per quanto autorevole, non puo' comprimere lo stato
obiettivamente "fluido" della costituzione materiale; di conseguenza
l' evoluzione di questa in senso "pluralista" (anche) nella gestione
del potere estero resta sempre possibile sulla base di un piu'
accentuato impegno del corpo sociale in tal senso.
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| Conv. Ramsar 2 febbraio 1971 (zone umide di importanza internazionale
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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