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152177
IDG831100092
83.11.00092 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morelli Gaetano
Note sull' intervento nel processo internazionale
Riv. dir. intern., an. 65 (1982), fasc. 4, pag. 805-815
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D83151
L' intervento nel processo davanti alla corte internazionale di giustizia, contemplato dagli articoli 62 e 63 dello Statuto, costituisce uno dei mezzi diretti a sottoporre una controversia al giudizio della corte. Ove manchi la volonta' di proporre una domanda giudiziaria (come nel caso del c.d. intervento di Malta nel processo fra Tunisia e Libia, di cui alla sentenza della Corte del 14 aprile 1981), la richiesta di "intervenire" dovrebbe essere dichiarata irricevibile e non gia' respinta nel merito, come ha fatto la Corte. L' intervento nel processo davanti alla corte puo' configurarsi sia come intervento principale (quando l' interveniente sottopone alla Corte due distinte controversie fra esso e ciascuna delle parti origianarie) sia come intervento adesivo, nella sola forma tuttavia dell' intervento adesivo autonomo o litisconsortile (quando l' interveniente agisce contro una sola delle parti originarie). Fra la controversia o le controversie, che con l' intervento si intende sottoporre alla Corte, e la controversia formante oggetto del processo pendente deve intercorrere un rapporto di connessione subbiettiva ed obbiettiva. La connessione subbiettiva si concreta in una identita' di parti. La connessione obbiettiva consiste nell' identita' dell' oggetto ovvero nell' identita' della ragione della pretesa, della contestazione o della protesta. Indicate le condizioni dell' intervento e la procedura per il loro accertamento, si affronta il problema della giurisdizione della Corte sulla domanda proposta mediante intervento. Tale giurisdizione non puo' derivare direttamente dagli articoli 62 e 63 dello Statuto. Essa, ove non sia fondata su basi diverse, deriva invece da un accordo o da accordi risultanti, da un lato, da un' offerta delle parti originarie implicita nelle dichirazioni di volonta' dirette a create fra loro la giurisdizione della Corte e, dall' altro, dall' accettazione di tale offerta risultante, secondo i casi, dalla domanda di autorizzazione ad intervenire, secondo l' art. 62 dello Statuto, ovvero dalla dichiarazione di intervento contemplata dall' art. 63.
art. 62 reg. CIJ art. 63 reg. CIJ
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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