| L' intervento nel processo davanti alla corte internazionale di
giustizia, contemplato dagli articoli 62 e 63 dello Statuto,
costituisce uno dei mezzi diretti a sottoporre una controversia al
giudizio della corte. Ove manchi la volonta' di proporre una domanda
giudiziaria (come nel caso del c.d. intervento di Malta nel processo
fra Tunisia e Libia, di cui alla sentenza della Corte del 14 aprile
1981), la richiesta di "intervenire" dovrebbe essere dichiarata
irricevibile e non gia' respinta nel merito, come ha fatto la Corte.
L' intervento nel processo davanti alla corte puo' configurarsi sia
come intervento principale (quando l' interveniente sottopone alla
Corte due distinte controversie fra esso e ciascuna delle parti
origianarie) sia come intervento adesivo, nella sola forma tuttavia
dell' intervento adesivo autonomo o litisconsortile (quando l'
interveniente agisce contro una sola delle parti originarie). Fra la
controversia o le controversie, che con l' intervento si intende
sottoporre alla Corte, e la controversia formante oggetto del
processo pendente deve intercorrere un rapporto di connessione
subbiettiva ed obbiettiva. La connessione subbiettiva si concreta in
una identita' di parti. La connessione obbiettiva consiste nell'
identita' dell' oggetto ovvero nell' identita' della ragione della
pretesa, della contestazione o della protesta. Indicate le condizioni
dell' intervento e la procedura per il loro accertamento, si affronta
il problema della giurisdizione della Corte sulla domanda proposta
mediante intervento. Tale giurisdizione non puo' derivare
direttamente dagli articoli 62 e 63 dello Statuto. Essa, ove non sia
fondata su basi diverse, deriva invece da un accordo o da accordi
risultanti, da un lato, da un' offerta delle parti originarie
implicita nelle dichirazioni di volonta' dirette a create fra loro la
giurisdizione della Corte e, dall' altro, dall' accettazione di tale
offerta risultante, secondo i casi, dalla domanda di autorizzazione
ad intervenire, secondo l' art. 62 dello Statuto, ovvero dalla
dichiarazione di intervento contemplata dall' art. 63.
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