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Documento


152178
IDG831100093
83.11.00093 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sperduti Giuseppe
Una via per la pace secondo diritto
Riv. dir. intern., an. 65 (1982), fasc. 4, pag. 816-818
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D85813
Le parti ad una controversia internazionale hanno, in base all' art. 2 par. 3 della Carta delle Nazioni Unite, l' obbligo di risolvere la controversia con mezzi pacifici. Nel caso in cui i tentativi di mediazione ed altre azioni dirette a favorire una soluzione concordata non abbiano esito positivo e la controversia sia pervenuta a tale grado di gravita' che la sua degenerazione in conflitto armato e' ormai imminente o in atto, le parti hanno l' obbligo di sottoporre la controversia ad istanza internazionale obbiettiva, che accerti e dica il diritto. Facendo difetto basi di competenza internazionale, incombera' alle parti adoperarsi per un' intesa che le stabilisca. Avra' assolto il proprio dovere lo Stato la cui disponibilita' al giudizio internazionale non abbia conseguito effetto per mancata adesione dell' altro Stato.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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