| Il regime giuridico della ricerca scientifica nella zona economica e
sulla piattaforma continentale e' stato oggetto di ampi ed importanti
dibattiti durante la terza Conferenza delle NU sul diritto del mare,
poiche' esso esercita molta influenza sul regime complessivo di tali
zone marine e pertanto coinvolge interessi politici di carattere
generale. Inoltre l' interesse del tema deriva dal fatto che l'
evoluzione storica delle norme sulla ricerca scientifica marina e'
intimamente legata agli sviluppi del principio della liberta' dei
mari. Pertanto lo studio di tali norme serve a "mettere a fuoco" la
progressiva decadenza di tale principio e l' emergere del nuovo
diritto del mare. Queste affermazioni trovano una prima conferma se
si esamina il dibattito che si e' svolto sul regime convenzionale e
consuetudinario della ricerca scientifica prima della terza
Conferenza sul diritto del mare. Tale dibattito ha costituito infatti
il terreno di scontro fra due concezioni opposte circa il regime
globale della piattaforma continetale, tendenti l' una a privilegiare
il principio di liberta' dei mari e l' altra, invece, i poteri dello
Stato costiero. Anche nel dibattito sulla ricerca scientifica che si
e' svolto durante la terza Conferenza si e' assistito ad una simile
contrapposizione di interessi fra Stati favorevoli e Stati contrari
al principio di liberta' dei mari. In particolare, durante i lavori
della conferenza sono emersi tre orientamenti principali: quello,
fatto proprio dai Paesi ricercatori, tendente ad affermare la
maggiore liberta' possibile per la ricerca; quello opposto, prevalso
fra i Paesi costieri in via di sviluppo, tendente ad assoggettare la
ricerca al consenso esplicito e discrezionale dello Stato costiero;
ed infine un orientamento intermedio, tendete a distinguere fra
ricerca applicata e fondamentale. Si deve notare come il dibattito
sulla ricerca scientifica e' servito anche per affermare le diverse
posizioni di fondo che si sono confrontate sulla natura della zona
economica e della piattaforma continentale. L' evoluzione dei lavori
della Conferenza, anche attraverso i vari progetti di negoziato, ha
visto un progressivo rafforzamento delle tesi dei Paesi costieri ed
un parallelo cedimento di posizioni da parte dei Paesi ricercatori.
In particolare i cedimenti maggiori si sono verificati per quanto
riguarda il principio del consenso e le norme sulle controversie. Il
Progetto di convenzione, approvato dopo la 11 sessione della
Conferenza, pone numerosi problemi interpretativi. Alcuni di questi
consistono nel definire esattamente il regime del consenso e le sue
articolazioni ed in particolare quali ricerche siano soggette a
consenso discrezionale dello Stato costiero, quali ricerche debbano
ottenere il consenso in circostanze normali, ed infine quale si a il
regime delle ricerche che non appartengono alle due categorie di cui
sopra. Altri problemi sorgono nell' interpretare certe norme del
Progetto di convenzione che stabiliscono le conseguenze del regime
del consenso, cioe' gli obblighi che i ricercatori devono rispettare
prima e durante la ricerca e le sanzioni comminate per la violazione
di tali obblighi. Anche le norme che stabiliscono attenuazioni al
regime del consenso pongono una serie di quesiti, soprattutto per
quanto riguarda le ricerche condotte nelle aree di piattaforma oltre
le 200 miglia. Infine anche le norme per la risoluzione delle
controversie danno luogo a vari problemi interpretativi. Nel
complesso, facendo un bilancio conclusivo sulle norme del Progetto di
convenzione in tema di ricerca scientifica, si puo' osservare che in
generale i diritti degli Stati costieri sono ampi e ben definiti,
mentre i loro obblighi sono limitati e piuttosto generici. Inoltre il
sistema di soluzione delle controversie, sottraendo le questioni piu'
importanti alle procedure obbligatorie, finisce per mettere in crisi
la stessa funzionalita' della normativa sostanziale e tutela dei
ricercatori. Pertanto in definitiva il regime della ricerca
scientifica nella zona economica e sulla piattaforma continentale
risulta piu' favorevole agli Stati costieri che non agli Stati
ricercatori ed in tal modo finisce anche per favorire la concezione
politico-territorialistica della zona economica rispetto a quella
economico-funzionale. Si tratta infine di valutare in che misura la
prassi recente degli Stati ed i lavori stessi della Conferenza
abbiano influito sul regime di diritto internazionale generale della
ricerca scientifica. La prassi statale formatasi al di fuori della
Conferenza rivela che il principio del consenso si e' consolidato ed
esteso progressivamente dalle sole ricerche attinenti alle risorse a
tutte le ricerche condotte nella zona economica e sulla piattaforma
continentale. Inoltre nonostante alcune opinioni contrarie, riteniamo
che anche la terza Conferenza sul diritto del mare abbia esercitato
notevole influenza sullo sviluppo progressivo del diritto
internazionale generale; in particolare per quanto riguarda quei
principi, approvati dalla Conferenza, che sono apparsi con sicurezza
sorretti da un consenso generale ed effettivo. Cio' vale anche per
alcuni principi in materia di ricerca scientifica: ad es. il
principio del consenso per tutte le ricerche ed il principio per cui
tale consenso e' discrezionale per le ricerche collegate ai diritti
economici dello Stato costiero ed e' invece dovuto per tutte le
ricerche ed il principio per cui tale consenso e' discrezionale per
le ricerche collegate ai diritti economici dello Stato costiero ed e'
invece dovuto per le ricerche pacifiche di na
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