| L' A. prende spunto dalla recente sentenza della Corte comunitaria
nella causa Casati (203/80) nella quale per la prima volta viene
affrontato in modo sistematico il tema della libera circolazione dei
capitali nella CEE, per esaminare le norme del Trattato e la
normativa comunitaria secondaria in materia, ed opera una valutazione
critica dell' opinione sostenuta dalla dottrina dominante (e
confermata nella sentenza della Corte) che nega diretta
applicabilita' all' art. 67, par. 1 del Trattato. In base a detto
articolo, "gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante
il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon
funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei
capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri (...)".
L' A. sostiene che appare esatto il rilievo secondo cui l' inciso
"nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune"
denota un rapporto di accessorieta' e funzionalita' della
circolazione dei capitali rispetto alla libera circolazione delle
merci, delle persone e dei servizi, ed in particolare rispetto alla
liberta' di stabilimento; mentre non sarebbe conforme al Trattato l'
interpretazione (ripresa dalla Corte) che collega in modo diretto le
disposizioni sui capitali con le politiche economiche e monetarie
degli Stati membri, considerandole strumentali anche rispetto alla
creazione di un mercato europeo dei capitali. L' interpretazione
restrittiva della portata dell' art. 67, par. 1 qui sostenuta (nel
senso cioe' del suo carattere strumentale solo rispetto all'
esercizio delle altre liberta' garantite del Trattato) consente di
risolvere positivamente la questione della sua diretta
applicabilita': la liberalizzazione dei movimenti di capitali
verrebbe cosi' a dipendere esclusivamente dal grado della
liberalizzazione delle merci, delle persone e dei servizi, e in
questa ottica il contenuto dell' obbligo del suddetto articolo
risulta si' determinato in modo indiretto, ma non per questo e' privo
dei connotati della chiarezza, della precisione e della
incondizionalita'.
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