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152180
IDG831100095
83.11.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mastellone Carlo
Sul principio comunitario della libera circolazione dei capitali
Riv. dir. intern., an. 65 (1982), fasc. 4, pag. 851-867
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8714
L' A. prende spunto dalla recente sentenza della Corte comunitaria nella causa Casati (203/80) nella quale per la prima volta viene affrontato in modo sistematico il tema della libera circolazione dei capitali nella CEE, per esaminare le norme del Trattato e la normativa comunitaria secondaria in materia, ed opera una valutazione critica dell' opinione sostenuta dalla dottrina dominante (e confermata nella sentenza della Corte) che nega diretta applicabilita' all' art. 67, par. 1 del Trattato. In base a detto articolo, "gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri (...)". L' A. sostiene che appare esatto il rilievo secondo cui l' inciso "nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune" denota un rapporto di accessorieta' e funzionalita' della circolazione dei capitali rispetto alla libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, ed in particolare rispetto alla liberta' di stabilimento; mentre non sarebbe conforme al Trattato l' interpretazione (ripresa dalla Corte) che collega in modo diretto le disposizioni sui capitali con le politiche economiche e monetarie degli Stati membri, considerandole strumentali anche rispetto alla creazione di un mercato europeo dei capitali. L' interpretazione restrittiva della portata dell' art. 67, par. 1 qui sostenuta (nel senso cioe' del suo carattere strumentale solo rispetto all' esercizio delle altre liberta' garantite del Trattato) consente di risolvere positivamente la questione della sua diretta applicabilita': la liberalizzazione dei movimenti di capitali verrebbe cosi' a dipendere esclusivamente dal grado della liberalizzazione delle merci, delle persone e dei servizi, e in questa ottica il contenuto dell' obbligo del suddetto articolo risulta si' determinato in modo indiretto, ma non per questo e' privo dei connotati della chiarezza, della precisione e della incondizionalita'.
art. 67 Tr. CEE CGCE 11 novembre 1981 (causa 203/80)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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