| Le acque costiere di Stati dell' Europa occidentale sono spesso
teatro di intrusioni da parte di sommergibili non identificati. Un
recente episodio riguarda anche acque italiane e precisamente il
Golfo di Taranto, dichiarato baia storica in virtu' del d.p.r. n.
816/1977. Prendendo spunto dall' intrusione di un sommergibile, con
tutta probabilita' sovietico, nel Golfo di Taranto (24-25 febbraio
1982), l' articolo individua innanzitutto quali siano le regole
applcabili ai contatti non identificati nelle acque interne e
territoriali dello Stato costiero. Nelle acque interne, lo Stato
costiero puo' prendere misure particolarmente incisive, poiche' esse
sono totalmente assimilate al territorio dello Stato. Piu' limitati
sono invece i rimedi nelle acque territoriali dove vige, secondo la
Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona
contigua, il regime del transito inoffensivo anche per le navi da
guerra. Cio' perche' il transito in immersione non costituisce - in
se' preso - passaggio "offensivo", ma solo una violazione della
regola che obbliga i sommergibili a navigare in superficie ed a
mostrare la bandiera e, in genere, di quella che impone alle navi
straniere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato costiero
quando attraversino l' altrui mare territoriale. Viene poi preso in
considerazione il problema della natura di baia storica del Golfo di
Taranto. Premesso che al Golfo non e' possibile attribuire la
qualifica di baia storica, la sua chiusura e' giustificata ad altro
titolo, precisamente come un seguente della linea di base, tracciata
ai sensi dell' art. 4 della Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare
territoriale, lungo la costa jonica della penisola. Infine, con
riferimento all' intrusione del 24-25 febbraio 1982, vengono valutate
le contromisure adottate dallo Stato italiano. Esse sono ritenute
perfettamente conformi a diritto.
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