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152182
IDG831100097
83.11.00097 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ronzitti Natalino
Sommergibili non identificati, pretese baie storiche e contromisure dello stato costiero
Riv. dir. intern., an. 66 (1983), fasc. 1, pag. 5-47
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D8411; D843; D8410
Le acque costiere di Stati dell' Europa occidentale sono spesso teatro di intrusioni da parte di sommergibili non identificati. Un recente episodio riguarda anche acque italiane e precisamente il Golfo di Taranto, dichiarato baia storica in virtu' del d.p.r. n. 816/1977. Prendendo spunto dall' intrusione di un sommergibile, con tutta probabilita' sovietico, nel Golfo di Taranto (24-25 febbraio 1982), l' articolo individua innanzitutto quali siano le regole applcabili ai contatti non identificati nelle acque interne e territoriali dello Stato costiero. Nelle acque interne, lo Stato costiero puo' prendere misure particolarmente incisive, poiche' esse sono totalmente assimilate al territorio dello Stato. Piu' limitati sono invece i rimedi nelle acque territoriali dove vige, secondo la Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua, il regime del transito inoffensivo anche per le navi da guerra. Cio' perche' il transito in immersione non costituisce - in se' preso - passaggio "offensivo", ma solo una violazione della regola che obbliga i sommergibili a navigare in superficie ed a mostrare la bandiera e, in genere, di quella che impone alle navi straniere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato costiero quando attraversino l' altrui mare territoriale. Viene poi preso in considerazione il problema della natura di baia storica del Golfo di Taranto. Premesso che al Golfo non e' possibile attribuire la qualifica di baia storica, la sua chiusura e' giustificata ad altro titolo, precisamente come un seguente della linea di base, tracciata ai sensi dell' art. 4 della Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale, lungo la costa jonica della penisola. Infine, con riferimento all' intrusione del 24-25 febbraio 1982, vengono valutate le contromisure adottate dallo Stato italiano. Esse sono ritenute perfettamente conformi a diritto.
d.p.r. 26 aprile 1977, n. 816 l. 14 agosto 1974, n. 359 art. 4 Conv. Ginevra 29 aprile 1958 (mare territoriale)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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