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Documento


152190
IDG841100004
84.11.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pardolesi R.
Nota a Bundesgerichtshof 22 settembre 1981
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 10, pt. 4, pag. 319-321
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D95121
Nell' ordinamento della Germania federale le clausole contrattuali che obbligano i concessionari di vendita di auto ad acquistare e utilizzare i pezzi di ricambio originali non violano le norme sulla concorrenza. Tali clausole sembrerebbero giustificate dalla necessita' di assicurare che le parti di ricambio per le quali vi e' scarsa domanda, in quanto soggette a rotazione lenta, siano prontamente disponibili a prezzi ragionevoli perche' compensati da quelli piu' remunerativi praticati sui pezzi a rotazione celere.
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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