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152278
IDG830600224
83.06.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luksic' Branimir
Damages of goods from unknown causes in maritime transport
(Danni alle merci da cause ignote nel trasporto marittimo)
Dir. maritt., s. 3, an. 84 (1982), fasc. 4, pag. 567-573
D8830; D95128; D93434; D93863
L' A. esamina le due posizioni che egli considera contrastanti delle Regole dell' Aja e della Giurisprudenza Italiana in relazione alla responsabilita' del vettore marittimo per danni le cui cause restano ignote. Secondo le Regole dell' Aja al vettore incombe l' onere del danno se non e' in grado di stabilirne le cause o di invocare per esso un pericolo eccettuato. L' orientamento della Giurisprudenza Italiana tende invece al principio che il vettore marittimo deve solo dimonstrare di non essere imputabile di omissione o negligenza. L' A. e' del parere che la legge Tedesca sia in una posizione mediana perche' offre al vettore la possibilita' di scagionarsi dimostrando che un certo numero di eventi possono essere indicati come possibili cause del danno. Le Regole di Amburgo infine stabiliscono che al vettore incombe l' individuazione dell' evento ("occurrence") che ha causato il danno e la prova che prima o durante tale evento la sua condotta non sia stata negligente. L' A. ritiene che anche queste Regole non sono liberatorie per il vettore cosi' come apparentemente potrebbe sembrare. La parola "evento" ("occurrence") viene usata in senso causale e non come vero avvenimento per cui se la causa del danno resta ignota il vettore e' sempre responsabile dello stesso.
Conv. Amburgo 31 marzo 1978
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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