| 152278 | |
| IDG830600224 | |
| 83.06.00224 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Luksic' Branimir
| |
| Damages of goods from unknown causes in maritime transport
| |
| (Danni alle merci da cause ignote nel trasporto marittimo)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. maritt., s. 3, an. 84 (1982), fasc. 4, pag. 567-573
| |
| | |
| D8830; D95128; D93434; D93863
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A. esamina le due posizioni che egli considera contrastanti delle
Regole dell' Aja e della Giurisprudenza Italiana in relazione alla
responsabilita' del vettore marittimo per danni le cui cause restano
ignote. Secondo le Regole dell' Aja al vettore incombe l' onere del
danno se non e' in grado di stabilirne le cause o di invocare per
esso un pericolo eccettuato. L' orientamento della Giurisprudenza
Italiana tende invece al principio che il vettore marittimo deve solo
dimonstrare di non essere imputabile di omissione o negligenza. L' A.
e' del parere che la legge Tedesca sia in una posizione mediana
perche' offre al vettore la possibilita' di scagionarsi dimostrando
che un certo numero di eventi possono essere indicati come possibili
cause del danno. Le Regole di Amburgo infine stabiliscono che al
vettore incombe l' individuazione dell' evento ("occurrence") che ha
causato il danno e la prova che prima o durante tale evento la sua
condotta non sia stata negligente. L' A. ritiene che anche queste
Regole non sono liberatorie per il vettore cosi' come apparentemente
potrebbe sembrare. La parola "evento" ("occurrence") viene usata in
senso causale e non come vero avvenimento per cui se la causa del
danno resta ignota il vettore e' sempre responsabile dello stesso.
| |
| Conv. Amburgo 31 marzo 1978
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |