Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


152286
IDG830600232
83.06.00232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moore John
Limitation in Case of Delay in Delivery
(Limitazione in caso di ritardo nella consegna //seminario di Buenos Aires ottobre 1980 "Regole di Amburgo")
Dir. maritt., s. 3, an. 85 (1983), fasc. 3, pag. 507-508
D93434; D8830; D9386
Il limite di responsabilita' per ritardo nella riconsegna di merci deve commisurarsi al tempo del ritardo (danno subito dalle merci) od alla mancanza delle stesse (perdita commerciale subita dal ricevitore)?... Per rispondere a questo quesito l' A. esamina gli accordi nelle varie convenzioni internazionali. La convenzione CIM prevede un macchinoso sistema con il quale il ricevitore senza onere probante di danno puo' ottenere il risarcimento anche nel caso di semplice ritardo nella riconsegna. Formula penalizzante per il vettore. Il limite di responsabilita' fissato dalla Convenzione CMR e' nel totale ammontare dei diritti di trasporto. Le Regole di Amburgo invece indicano tale limite in due volte e mezza il nolo delle merci consegnate in ritardo e come tetto massima l' intero nolo dovuto.
Regole di Amburgo 1978 Reg. Amburgo 31 marzo 1978 Conv. cim Conv. cmr
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati