| 152288 | |
| IDG830600234 | |
| 83.06.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Ramberg Jan
| |
| Bills of lading
| |
| (Le polizze di carico //seminario di Buenos Aires ottobre 1980
"Regole di Amburgo")
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. maritt., s. 3, an. 85 (1983), fasc. 3, pag. 511-519
| |
| | |
| D9362; D8830; D9386
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| La Polizza di Carico che viene emessa in occasione della formazione
del contratto di trasporto di merci, oltre a spiegare una funzione
probatoria del contratto, costituisce titolo rappresentativo delle
merci viaggianti. Il possesso di essa attribuisce il possesso della
merce, il potere di disporne mediante trasferimento del titolo ed il
diritto alla riconsegna. Inoltre il possessore della polizza deve, al
momento della riconsegna delle merci, restituirla al Vettore od al
suo raccomandatario. L' A. tratta poi dell' emissione della Polizza
di Carico, del contenuto della stessa e del diritto dovere del
Vettore di apporre sulla polizza riserve ed annotazioni. Se il
Vettore omette di annotare l' apparente buona condizione delle merci,
non per questo la polizza da lui emessa puo' sottintendere che le
merci non erano in buone condizioni. La Polizza di Carico in
relazione alla descrizione delle merci e' prova irrefutabile del loro
stato ed al Vettore resta preclusa ogni prova contraria quando la
polizza e' stata trasferita ad un terzo ivi compreso il destinatario
il quale agisce in buona fede sulla base di assenze di riserve.
| |
| Conv. Amburgo 31 marzo 1978 (trasporto merci)
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |