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Documento


152288
IDG830600234
83.06.00234 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ramberg Jan
Bills of lading
(Le polizze di carico //seminario di Buenos Aires ottobre 1980 "Regole di Amburgo")
Dir. maritt., s. 3, an. 85 (1983), fasc. 3, pag. 511-519
D9362; D8830; D9386
La Polizza di Carico che viene emessa in occasione della formazione del contratto di trasporto di merci, oltre a spiegare una funzione probatoria del contratto, costituisce titolo rappresentativo delle merci viaggianti. Il possesso di essa attribuisce il possesso della merce, il potere di disporne mediante trasferimento del titolo ed il diritto alla riconsegna. Inoltre il possessore della polizza deve, al momento della riconsegna delle merci, restituirla al Vettore od al suo raccomandatario. L' A. tratta poi dell' emissione della Polizza di Carico, del contenuto della stessa e del diritto dovere del Vettore di apporre sulla polizza riserve ed annotazioni. Se il Vettore omette di annotare l' apparente buona condizione delle merci, non per questo la polizza da lui emessa puo' sottintendere che le merci non erano in buone condizioni. La Polizza di Carico in relazione alla descrizione delle merci e' prova irrefutabile del loro stato ed al Vettore resta preclusa ogni prova contraria quando la polizza e' stata trasferita ad un terzo ivi compreso il destinatario il quale agisce in buona fede sulla base di assenze di riserve.
Conv. Amburgo 31 marzo 1978 (trasporto merci)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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