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Documento


152311
IDG840600122
84.06.00122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pacini Fiorello
Licenza di commercio e dichiarazione di fallimento
Dir. fall., an. 52 (1977), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 165-168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D12002; D31316
La prassi seguita dagli uffici amministrativi di far seguire automaticamente alla dichiarazione di fallimento la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e' illegittima. Se e' vero infatti, e lo e', che l' azienda continua a sussistere anche dopo la dichiarazione di fallimento e che l' eventuale acquirente o affittuario della stessa ha diritto a subentrare nella titolarita' della licenza e' chiaro che la camera di commercio non puo' procedere alla cancellazione dal registro degli esercenti il commercio, ne' puo' il comune revocare la licenza.
art. 7 l. 11 giugno 1971, n. 426
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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