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152332
IDG840600143
84.06.00143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Considerazioni sulle recenti decisioni rese a sezioni unite della Cassazione sui limiti del massimale
Dir. prat. assic., s. 2, an. 25 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 345-356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651
Il piu' recente orientamento delle Sezioni Unite e' nel senso che, provato che il ritardo nel pagamento del massimale dipende da colpa o dolo dell' assicuratore, questi debba corrispondere gli interessi moratori dal giorno in cui l' obbligazione di risarcimento poteva essere quantificata, cioe' dopo 60 giorni dalla richiesta oppure alla scadenza del tempo "ragionevolmente necessario per integrare la richiesta non completa ma tale da consentire all' assicuratore, mediante impiego della diligenza dovuta, un' adeguata valutazione del fondamento della pretesa". Per quanto concerne la svalutazione verificatasi durante la mora, essa non giustifica alcuna rivalutazione automatica della somma dovuta, ma puo' essere causa di maggiori danni che, pero', devono essere dimostrati dal danneggiato.
art. 1224 c.c. art. 1218 c.c. art. 1227 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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