Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


152340
IDG840600151
84.06.00151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Cose in funzione mediata o strumentali di danno
nota a Trib. Firenze 4 giugno 1981 Cass. sez. III civ. 14 giugno 1982, n. 3621 Cass. sez. III civ. 6 aprile 1982, n. 2134 Cass. sez. III civ. 20 gennaio 1983, n. 567
Dir. prat. assic., s. 2, an. 25 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 443-446
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3071
Vari sono stati i tentativi da parte di soggetti, derubati da ladri che per entrare in casa si erano avvantaggiati delle impalcature erette per svolgere lavori di manutenzione, di rifarsi sull' impresa di manutenzione. Le norme invocate sono diverse, l' art. 2051 c.c., l' art. 2050 c.c. ed il piu' generale art. 2043 c.c.. Tali tentativi sono stati respinti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma un recente orientamento della stessa Corte sembra da ragione a chi, in questi casi, invoca l' art. 2043 c.c.. Si e' infatti ravvisato un comportamento colposo dell' impresa di manutenzione per inosservanza dell' obbligo di cui all' art. 40 c.p.. Tale indirizzo che e' accolto nella sentenza annotata lascia perplessi in quanto "un' attivita' riconosciuta lecita se crea una condizione di pericolosita' non puo' essere fonte di responsabilita' proprio perche' non illecita".
art. 2043 c.c. art. 2050 c.c. art. 2051 c.c. art. 40 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati