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Documento


152346
IDG840600157
84.06.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasselli Giorgio
Contributo all' interpretazione dell' art. 69 della l. 27 luglio 1978 n. 392
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 9, pt. 2, pag. 373-377
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
In tema di interpretazione dell' art. 69 legge n. 392/78, l' A. preliminarmente osserva come la prevalente opinione ritenga sussistente l' obbligo della comunicazione scritta solo se ed in quanto il locatore intenda stipulare una nuova locazione. L' A. non condivide pero' tale impostazione, che gli pare non consona con la lettera della legge: l' obbligo di comunicare le nuove condizioni contrattuali fa capo al locatore in ogni caso, anche quando egli non voglia continuare il rapporto. Resta poi da chiarire se il diritto del conduttore alla scadenza del contratto, in contrapposizione con l' obbligo ora esaminato sia soltanto un mero diritto di prelazione: secondo l' A. e' tutt' altra cosa.
l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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