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| IDG840600170 | |
| 84.06.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dalmartello Arturo
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| Clausola di gradimento: adeguamenti statutari e/o comportamenti
operativi in relazione al "nuovo corso" della giurisprudenza
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| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 9, pt. 2, pag. 339-352
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312201
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| Secondo l' A., la Cassazione con le sentenze n. 2365 del 15/5/78 e n.
5567 del 25/10/82 ha indubbiamente espresso un giudizio negativo
sulla c.d. clausola di gradimento. Ma sbagliano coloro che, come la
Consob, interpretano tale atteggiamento in termini di totale e radica
chiusura nei riguardi della clausola in questione. Egli, infatti,
ritiene che quest' ultima sia nulla quando comporti l' attribuzione
al consiglio di amministrazione del potere di vietare in ogni caso,
senza: limitazioni, il trasferimento di azioni: tale nullita' non
sussiste, invece, quando siano predisposti determinati correttivi che
garantiscano al socio, che lo voglia, di uscire dalla societa', ed in
via generale rendano possibile il trasferimento delle azioni. L' A.
afferma che tali correttivi debbano eliminare l' arbitrio della sfera
del potere attribuito all' organo sociale chiamato a concedere o a
negare il gradimento: in sostanza, il consiglio di amministrazione,
poiche' di esso si tratta, deve predeterminare i casi in cui soltanto
potra' rifiutare il gradimento. Dopo aver riassunto il vigente
sistema normativo della circolazione delle azioni di societa', l' A.
precisa che i correttivi dovranno essere sottoposti alla stessa
pubblicita' cui sono sottoposte le norme statutarie in genere.
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| Cass. 15 maggio 1978, n. 2365
Cass. 25 ottobre 1982, n. 5567
App. Bologna 23 luglio 1980
art. 2355 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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