Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


152359
IDG840600170
84.06.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmartello Arturo
Clausola di gradimento: adeguamenti statutari e/o comportamenti operativi in relazione al "nuovo corso" della giurisprudenza
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 9, pt. 2, pag. 339-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201
Secondo l' A., la Cassazione con le sentenze n. 2365 del 15/5/78 e n. 5567 del 25/10/82 ha indubbiamente espresso un giudizio negativo sulla c.d. clausola di gradimento. Ma sbagliano coloro che, come la Consob, interpretano tale atteggiamento in termini di totale e radica chiusura nei riguardi della clausola in questione. Egli, infatti, ritiene che quest' ultima sia nulla quando comporti l' attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di vietare in ogni caso, senza: limitazioni, il trasferimento di azioni: tale nullita' non sussiste, invece, quando siano predisposti determinati correttivi che garantiscano al socio, che lo voglia, di uscire dalla societa', ed in via generale rendano possibile il trasferimento delle azioni. L' A. afferma che tali correttivi debbano eliminare l' arbitrio della sfera del potere attribuito all' organo sociale chiamato a concedere o a negare il gradimento: in sostanza, il consiglio di amministrazione, poiche' di esso si tratta, deve predeterminare i casi in cui soltanto potra' rifiutare il gradimento. Dopo aver riassunto il vigente sistema normativo della circolazione delle azioni di societa', l' A. precisa che i correttivi dovranno essere sottoposti alla stessa pubblicita' cui sono sottoposte le norme statutarie in genere.
Cass. 15 maggio 1978, n. 2365 Cass. 25 ottobre 1982, n. 5567 App. Bologna 23 luglio 1980 art. 2355 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati