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152370
IDG840600181
84.06.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dondi Germano
Sulla determinazione equitativa del comporto
nota a Trib. Ferrara 15 dicembre 1982
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 9, pt. 1, pag. 2758-2763
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7470
La giurisprudenza della Cassazione riconduce unanimamente sotto la disciplina dell' art. 2110 c.c. ogni ipotesi di recesso datoriale connesso, sotto il profilo motivazionale, alla malattia, ed ammette cosi' che il c.d. periodo di comporto possa essere, in ultima analisi determinato in via equitativa. Nella giurisprudenza di merito e', peraltro, presente un orientamento che critica tale tesi, paventando la trasformazione della discrezionalita' in arbitrio. A tale orientamento appartiene anche la sentenza in esame. Secondo l' A. tali timori non hanno pero' ragione d' essere, in considerazione del rilievo marginale che il ricorso all' equita' ha nella proposta interpretativa della Cassazione. L' A. analizza anche le soluzioni che sono state avanzate circa la determinazione dell' arco temporale di riferimento che deve tenersi presente ai fini di stabilire i termini cronologici di decorrenza del comporto: a suo parere, fra tutte, appare preferibile il ricorso al criterio dell' efficacia temporale media del contratto collettivo.
Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2072 Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2073 Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2074
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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