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| IDG840600181 | |
| 84.06.00181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dondi Germano
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| Sulla determinazione equitativa del comporto
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| nota a Trib. Ferrara 15 dicembre 1982
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| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 9, pt. 1, pag. 2758-2763
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7470
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| La giurisprudenza della Cassazione riconduce unanimamente sotto la
disciplina dell' art. 2110 c.c. ogni ipotesi di recesso datoriale
connesso, sotto il profilo motivazionale, alla malattia, ed ammette
cosi' che il c.d. periodo di comporto possa essere, in ultima analisi
determinato in via equitativa. Nella giurisprudenza di merito e',
peraltro, presente un orientamento che critica tale tesi, paventando
la trasformazione della discrezionalita' in arbitrio. A tale
orientamento appartiene anche la sentenza in esame. Secondo l' A.
tali timori non hanno pero' ragione d' essere, in considerazione del
rilievo marginale che il ricorso all' equita' ha nella proposta
interpretativa della Cassazione. L' A. analizza anche le soluzioni
che sono state avanzate circa la determinazione dell' arco temporale
di riferimento che deve tenersi presente ai fini di stabilire i
termini cronologici di decorrenza del comporto: a suo parere, fra
tutte, appare preferibile il ricorso al criterio dell' efficacia
temporale media del contratto collettivo.
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| Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2072
Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2073
Cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2074
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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