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152377
IDG840600188
84.06.00188 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Normando Rosalba
Leggi regionali, previsioni di piano regolatore generale, zonizzazioni atipiche e reati urbanistici
nota a Pret. Torino 24 maggio 1982
Dir. giur., an. 98 (1983), fasc. 3, pag. 689-701
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18232; D540
La sentenza in esame fa propria la tesi sostenuta dalla Cassazione, in contrasto con il Consiglio di Stato, secondo la quale trasformazione urbanistica rilevante, ai sensi dell' applicazione della legge n. 10/77, equivale a mutamento della categoria di appartenenza del bene; con cio', esplicitamente ammettendo la rilevanza, anche in sede penale, delle previsioni di strumento urbanistico fondate sul passaggio di categoria di destinazione. Secondo l' A. una tale impostazione pone delicati problemi in ordine alle potesta' legislative regionali e ai limiti del potere regolamentare degli enti locali attinenti alla "zonizzazione", ed all' imposizione, attraverso di essa, di vincoli di destinazione. Piu' precisamente: possono le Regioni, nell' ambito della loro potesta' legislativa, creare una tipologia di zonizzazioni ignota alla legislazione statale? E se si, con quali limiti? Secondo l' A. la nozione di "zona", sradicata dalla sede originaria della pianificazione ed utilizzata a garanzia, anche in sede penale, dell' effettivita' e del mantenimento delle finalita' perseguite, appare non facilmente compatibile con il sistema normativo.
Cass. sez. un. 29 maggio 1982 Cons. Stato sez. IV 27 luglio 1982, n. 525 l. 28 gennaio 1977, n. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3257 l. 9 ottobre 1967, n. 950
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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