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152379
IDG840600190
84.06.00190 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi Speranza
I poteri dell' imprenditore nella selezione dei lavoratori da porre in cassa integrazione
nota a Pret. Napoli 20 dicembre 1982
Dir. giur., an. 98 (1983), fasc. 3, pag. 666-677
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
E' un fatto che il legislatore abbia omesso di precisare i criteri di scelta cui far riferimento all' atto di indicare i lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni. Evidentemente, cio' e' dettato dalla necessita' di non irrigidire in schemi prefissati un tipo di valutazione che deve necessariamente rimanere ancorata al terreno concreto delle multiformi situazioni contingenti. Fra i criteri suggeriti dalla giurisprudenza appare preferibile all' A. quello indicato nella sentenza in esame, secondo la quale l' appartenenza del lavoratore ad una delle "aree integrabili", cioe' ai reparti oggettivamente interessati dalla riduzione lavorativa e' allo stato della vigente normativa, l' unico elemento decisivo. Un discorso a parte deve essere fatto in relazione alle valutazioni che si riferiscono alle c.d. "qualita' personali" dei lavoratori: ad es., professionalita' e rendimento in generale, assenteismo per malattia, fino alla fattispecie della eccessiva morbilita'.
l. 20 maggio 1975, n. 164 l. 12 agosto 1977, n. 675 art. 15 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 41 comma 2 Cost. art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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