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152410
IDG840600221
84.06.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pajardi Piero
Incidenza della legge sull' assicurazione R.C.A. obbligatoria sulla sorte del credito del danneggiato nel fallimento del danneggiante
Assic., an. 43 (1976), fasc. 6, pt. 1, pag. 516-521
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31651; D313330
L' obbligazione dell' assicuratore, a fronte della quale sussiste l' autonomo diritto del danneggiato, e' accessoria rispetto all' obbligazione del danneggiato assicurato. Subendo l' azione diretta o pagando spontaneamente l' assicurato adempie una obbligazione che e' del danneggiante. Tale situazione giuridica rientra nell' ambito dell' art. 44 l. fall.; pertanto, in caso di fallimento del danneggainte assicurato, il danneggiato non puo' agire direttamente verso l' assicuratore, ma deve insinuare il proprio credito al passivo del fallimento del danneggiante assicurato.
art. 1917 c.c. art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 44 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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