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152420
IDG841100017
84.11.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vitta Edoardo
Influenze americane nella Convenzione C.E.E. sulle obbligazioni contrattuali
relazione al Convegno sulla Convenzione CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, Roma 21 e 22 gennaio 1983
Riv. dir. intern. priv. proc., an. 19 (1983), fasc. 2, pag. 261-278
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D881; D8826
L' art. 4 della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali prevede che, in mancanza di una manifestazione di volonta' delle parti circa la legge applicabile al contratto, si faccia ricorso al criterio del collegamento piu' stretto e quindi a quello della prestazione caratteristica. Il criterio del collegamento piu' stretto deriva dalla teoria dei contratti piu' significativi elaborata dalla giurisprudenza statunitense come estensione della concezione inglese della "proper law of contract". Cosi' nella Convenzione di Roma il criterio di origine europea della volonta' delle parti e quello di origine Svizzera della prestazione caratteristica sono affiancati dal criterio del collegamento piu' stretto che si richiama a quello denominato negli Stati Uniti dei contratti piu' significativi.
Conv. Roma 9 giugno 1980 (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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