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152428
IDG830100053
83.01.00053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Scalini Bruno
I ministri di culto e le leggi elettorali
Arch. giur., vol. 203, (1983), fasc. 1-3, pag. 129-144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9431; D02101; D548; D04016
L' A. distingue nettamente tra la liberta' di propaganda religiosa (in senso lato, cioe' diretta a garantire tutti i valori della fede) tutelata agli artt. 19-20 della Costituzione e agli artt. 1-2 del Concordato, e percio' non limitabile, e l' abuso di tale liberta'. A suo parere, ex art. 98 Testo Unico 30 marzo 1957 n. 361, perche' possa configurarsi l' ipotesi del reato in capo al ministro di culto intervenuto pubblicamente in periodo elettorale, occorrono due elementi: il vincolo dell' elettore e l' abuso dell' esercizio delle funzioni da parte del ministro di culto. Percio' le ipotesi previste all' art. 98 citato possono determinare una punibilita' del ministro di culto solo qualora egli costringa gli elettori a firmare presentazioni di candidatura o li induca all' astensione, non quando si limiti a dare indicazioni in tal senso. La punibilita' sussiste invece nel caso in cui egli si adoperi per vincolare i suffragi degli elettori a favore o in danno di determinate liste o candidati, trattandosi di un' azione specifica che esula dalle sue funzioni.
art. 98 d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 art. 79 d.p.r. 5 aprile 1951, n. 203 art. 19 Cost. art. 20 Cost. art. 1 Conc. art. 2 conc.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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