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| IDG830601104 | |
| 83.06.01104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rossi Carleo Liliana
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| Normativa di protezione della lavoratrice madre e affidamento
provvisorio
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| nota a Cass. sez. un. civ. 10 maggio 1982, n. 2878
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 1, pt. 1A, pag. 73-84
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7774
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| Richiamate le leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977 che prevedono norme
miranti a proteggere non solo la salute fisica della madre, ma anche
l' interesse del bambino all' assistenza da parte della madre stessa,
l' A. rivolge uno sguardo d' insieme alla giurisprudenza di merito ed
alla dottrina dominante in materia. Rileva quindi come le Sezioni
Unite della Cassazione, con la sentenza in esame, siano intervenute a
dirimere il contrasto determinato dalla diversita' delle soluzioni
offerte dalla Sezione del lavoro nella sua giurisprudenza in tema di
protezione della donna lavoratrice affidataria provvisoria di minori
abbandonati. La sentenza in esame statuisce che le provvidenze
disposte in favore delle lavoratrici madri dalla legge n. 1204 del
1971 non sono applicabili alle lavoratrici le quali, a seguito di
provvedimento emesso dal Tribunale a norma dell' art. 314/6 c.c.,
abbiano accolto presso di se' bambini abbandonati. Osserva che tutta
la motivazione della sentenza in esame, al fine di escludere dalla
tutela gli affidatari, si fonda sulla impossibilita' di parificare l'
affidamento provvisorio ex art. 314/6 all' affidamento preadottivo ex
art. 314/20 e tanto meno, quindi, all' adozione e ancor meno,ne
discende logicamente, alla filiazione naturale.
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| l. 30 dicembre 1971, n. 1204
l. 9 dicembre 1977, n. 903
art. 314/6 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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