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152448
IDG830601104
83.06.01104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rossi Carleo Liliana
Normativa di protezione della lavoratrice madre e affidamento provvisorio
nota a Cass. sez. un. civ. 10 maggio 1982, n. 2878
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 1, pt. 1A, pag. 73-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7774
Richiamate le leggi n. 1204/1971 e n. 903/1977 che prevedono norme miranti a proteggere non solo la salute fisica della madre, ma anche l' interesse del bambino all' assistenza da parte della madre stessa, l' A. rivolge uno sguardo d' insieme alla giurisprudenza di merito ed alla dottrina dominante in materia. Rileva quindi come le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza in esame, siano intervenute a dirimere il contrasto determinato dalla diversita' delle soluzioni offerte dalla Sezione del lavoro nella sua giurisprudenza in tema di protezione della donna lavoratrice affidataria provvisoria di minori abbandonati. La sentenza in esame statuisce che le provvidenze disposte in favore delle lavoratrici madri dalla legge n. 1204 del 1971 non sono applicabili alle lavoratrici le quali, a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale a norma dell' art. 314/6 c.c., abbiano accolto presso di se' bambini abbandonati. Osserva che tutta la motivazione della sentenza in esame, al fine di escludere dalla tutela gli affidatari, si fonda sulla impossibilita' di parificare l' affidamento provvisorio ex art. 314/6 all' affidamento preadottivo ex art. 314/20 e tanto meno, quindi, all' adozione e ancor meno,ne discende logicamente, alla filiazione naturale.
l. 30 dicembre 1971, n. 1204 l. 9 dicembre 1977, n. 903 art. 314/6 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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