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152454
IDG830601110
83.06.01110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spiazzi Dante
Provvedimenti d' urgenza emessi ex art. 702 c.p.c., invalidita' -comportante l' inesistenza- della notifica dell' atto di citazione relativo all' inizio della causa di merito, e ambito dei conseguenti poteri decisionali del giudice adito
nota a Pret. Verona 15 febbraio 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 1, pt. 1B, pag. 1-6
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022
Premesso che il processo inerente ai provvedimenti di urgenza emessi ex artt. 700 e 702 c.p.c. costituisce un giudizio a se' stante, autonomo, avente natura e funzione cautelare e carattere provvisorio, strumentalmente diretto ad assicurare gli effetti della futura decisione in merito e quindi, una volta adottato il provvedimento d' urgenza, la fase di cognizione sommaria avanti al retore si conclude, l' A., concordando con la decisione annotata, ritiene che con la successiva citazione che promuove la causa di merito inizia una nuova e distinta fase, che da origine ad un altro processo, di cognizione del merito. Rileva, infatti, che l' art. 702, comma 2, c.p.c., dice che il pretore fissa un termine entro il quale l' istante e' tenuto ad "iniziare", non dunque a proseguire, il giudizio di merito. Pertanto condivide la decisione pretoriale la dove ha ritenuto "invalida" (rectius: inesistente) la notifica dell' atto di citazione al procuratore della parte anziche' a quest' ultima personalmente (poiche' trattasi di iniziare un nuovo processo). Circa l' ambito dei conseguenti poteri decisionali del giudice adito, il quale ha rilevato l' invalidita' della notifica di cui sopra, osserva che puo' ad esso riconoscersi la facolta' di dichiarare che i provvedimenti di urgenza emanati nella fase cautelare avevano perduto la loro efficacia, essendo scaduto il termine perentorio fissato per iniziare il giudizio, mentre ritiene che il pretore non possa pronunciarsi sulle domande concernenti i diritti sostanziali dell' attore. Non potendo esaminare nel merito la controversia, ritiene infatti evidente che detto giudice non e' quindi, a maggior ragione, in grado di emettere condanna al risarcimento dei danni.
art. 700 c.p.c. art. 702 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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