| Premesso che il processo inerente ai provvedimenti di urgenza emessi
ex artt. 700 e 702 c.p.c. costituisce un giudizio a se' stante,
autonomo, avente natura e funzione cautelare e carattere provvisorio,
strumentalmente diretto ad assicurare gli effetti della futura
decisione in merito e quindi, una volta adottato il provvedimento d'
urgenza, la fase di cognizione sommaria avanti al retore si conclude,
l' A., concordando con la decisione annotata, ritiene che con la
successiva citazione che promuove la causa di merito inizia una nuova
e distinta fase, che da origine ad un altro processo, di cognizione
del merito. Rileva, infatti, che l' art. 702, comma 2, c.p.c., dice
che il pretore fissa un termine entro il quale l' istante e' tenuto
ad "iniziare", non dunque a proseguire, il giudizio di merito.
Pertanto condivide la decisione pretoriale la dove ha ritenuto
"invalida" (rectius: inesistente) la notifica dell' atto di citazione
al procuratore della parte anziche' a quest' ultima personalmente
(poiche' trattasi di iniziare un nuovo processo). Circa l' ambito dei
conseguenti poteri decisionali del giudice adito, il quale ha
rilevato l' invalidita' della notifica di cui sopra, osserva che puo'
ad esso riconoscersi la facolta' di dichiarare che i provvedimenti di
urgenza emanati nella fase cautelare avevano perduto la loro
efficacia, essendo scaduto il termine perentorio fissato per iniziare
il giudizio, mentre ritiene che il pretore non possa pronunciarsi
sulle domande concernenti i diritti sostanziali dell' attore. Non
potendo esaminare nel merito la controversia, ritiene infatti
evidente che detto giudice non e' quindi, a maggior ragione, in grado
di emettere condanna al risarcimento dei danni.
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