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152478
IDG830601241
83.06.01241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabiani Mario
Il diritto esclusivo dell' autore di radiodiffondere le proprie opere
nota a Cass. III sez. pen. 20 novembre 1982, n. 751
Dir. aut., an. 54 (1983), fasc. 1, pag. 46-53
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311321; D18322; D18323
L' A. esamina una complessa sentenza della Corte di Cassazione III sezione Penale 20 novembre 1982 n. 571 la quale decide il quesito se sia lecito diffondere per radio o televisione opere protette dal diritto d' autore senza il consenso dell' autore stesso. La soluzione adottata e' che tale comportamento risulta illecito e penalmente perseguibile ex art. 171 lett. b della legge sul diritto d' autore. Il diritto alla radiodiffusione sussiste anche quando l' opera sia stata registrata e riprodotta in piu' esemplari sempre come pertinenza esclusiva dell' autore tuttavia l' ente concessionario del servizio di radiodiffusione ha facolta' di trasmettere opere non prime, rappresentate o eseguite in teatri o luoghi pubblici senza il consenso dell' autore e salvo corresponsione di un compenso a norma di legge (art. 52 della legge sul diritto d' autore) per permettere il maggior accesso possibile di pubblico a spettacoli di grande rilievo artistico.
art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 52 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 53 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 3 Conv. Roma 1961 (diritti commessi)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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