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152506
IDG830601416
83.06.01416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Roselli Federico
Le sezioni unite della Cassazione si pronunciano sul "chiunque" in sede di regolamento di giurisdizione
nota a Cass. sez. un. 25 ottobre 1982, n. 5530
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 3, pt. 1A, pag. 391-394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D4024
Con la sentenza annotata la Corte si trova a definire il criterio di distinzione tra eccezioni attinenti alla giurisdizione ed eccezioni attinenti al merito della causa. L' A. non condivide il criterio di distinzione attuato dalla Corte secondo cui l' eccezione attiene alla giurisdizione quando essendo non contestatii fatti allegati e le norme di cui si chiede l' applicazione, risulti prospettato un interesse al quale non corrisponde una situazione soggettiva tutelata dall' ordinamento. L' A. esamina inoltre i precedenti in dottrina e giurisprudenza sul significato da attribuire all' espressione "chiunque" contenuta nell' art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765, con cui si attribuisce la legittimazione ad impugnare le licenze edilizie davanti al Giudice Amministrativo.
l. 28 gennaio 1977, n. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 41 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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