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| IDG830601528 | |
| 83.06.01528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Gravio Dario
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| Opposizione allo stato di insolvenza nelle liquidazioni coatte
amministrative
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| Temi rom., an. 32 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-22
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31302
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| L' A. sostiene che l' art. 195 della legge fallimentare sia in
contrasto con l' art. 24 della Costituzione poiche' annulla il
diritto del cittadino di ricorrere al Giudice, dal momento che, anche
se viene concesso dall' art. 195 il diritto di opposizione, in
realta' manca la possibilita' di esercitarlo. L' art. 195 e', secondo
l' A., in contrasto anche con l' art. 102 della Costituzione, poiche'
l' impresa dichiarata insolvente dovrebbe avere la possibilita' di
proporre opposizione convenendo in giudizio i creditori istanti,
possibilita' che viene invece negata dal suddetto articolo. Anche l'
art. 202 della legge fallimentare e', secondo l' A., incostituzionale
la' dove annienta la liberta' di convincimento del Giudice in base
alle prove e al diritto. L' A. si chiede, infine, se il Giudice possa
disporre, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del processo sino a
quando l' autorita' governativa non avra' disposto la liquidazione
coatta. L' A. sostiene che in questo caso molti sono i dubbi e le
incertezze, poiche' se il commissario liquidatore non e' stato
nominato la causa deve essere rimessa al Collegio; il che presuppone
il decorso di un tempo superiore al termine di acquiescenza che
preclude la possibilita' di impugnare davanti al Tribunale
Amministrativo il provvedimento dell' autorita' governativa.
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| art. 24 Cost.
art. 115 l. fall.
art. 202 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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