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152508
IDG830601528
83.06.01528 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Gravio Dario
Opposizione allo stato di insolvenza nelle liquidazioni coatte amministrative
Temi rom., an. 32 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-22
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31302
L' A. sostiene che l' art. 195 della legge fallimentare sia in contrasto con l' art. 24 della Costituzione poiche' annulla il diritto del cittadino di ricorrere al Giudice, dal momento che, anche se viene concesso dall' art. 195 il diritto di opposizione, in realta' manca la possibilita' di esercitarlo. L' art. 195 e', secondo l' A., in contrasto anche con l' art. 102 della Costituzione, poiche' l' impresa dichiarata insolvente dovrebbe avere la possibilita' di proporre opposizione convenendo in giudizio i creditori istanti, possibilita' che viene invece negata dal suddetto articolo. Anche l' art. 202 della legge fallimentare e', secondo l' A., incostituzionale la' dove annienta la liberta' di convincimento del Giudice in base alle prove e al diritto. L' A. si chiede, infine, se il Giudice possa disporre, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del processo sino a quando l' autorita' governativa non avra' disposto la liquidazione coatta. L' A. sostiene che in questo caso molti sono i dubbi e le incertezze, poiche' se il commissario liquidatore non e' stato nominato la causa deve essere rimessa al Collegio; il che presuppone il decorso di un tempo superiore al termine di acquiescenza che preclude la possibilita' di impugnare davanti al Tribunale Amministrativo il provvedimento dell' autorita' governativa.
art. 24 Cost. art. 115 l. fall. art. 202 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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