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152522
IDG830601542
83.06.01542 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Majo Giuseppe
Comuni: spese di lite e autorizzazione a stare in giudizio
Temi rom., an. 32 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 66-69
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1421; D40400
L' A. parla dello spinoso problema concernente la deliberazione di stare in giudizio da parte di un Comune, sotto il profilo della necessita' o meno, nella delibera, dell' indicazione dell' ammontare delle spese e dei mezzi necessari per farvi fronte. Ricorda le oscillazioni in proposito della giurisprudenza in relazione all' imperativita' dell' art. 284 T.U. della legge Comunale e Provinciale, cita e commenta la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 19 aprile 1982 n. 2386, che ha escluso l' applicabilita' dell' art. 284 alle delibere che autorizzano le spese per liti attive e passive del Comune. L' A. aderisce pienamente alla pronunzia osservando che, secondo la tesi opposta, la delibera comunale dovrebbe al tempo stesso, valutare le spese da rifondere alla contro-parte, nell' ipotesi non aprioristicamente escludibile, della soccombenza, nonche' quantificare le spese che il proprio legale dovra' sostenere per una attivita' volta all' accoglimento delle pretese dell' Ente Pubblico. L' autorizzazione dovrebbe contenere in se la contemporanea previsione di due fenomeni tra loro opposti e alternativi, e quel che piu' conta l' esatta individuazione delle conseguenze economiche che la futura decisione del giudice, qualunque essa sia, determinerebbe. Se cosi' fosse, ritiene concludendo l' A. che nessun Comune potrebbe piu' autorizzare validamente un legale a rappresentare l' Ente Pubblico in giudizio.
art. 284 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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