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152523
IDG830601543
83.06.01543 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tardivo Carlo Maria
La posizione dei pubblici istituti di credito su pegno di fronte all' art. 116 legge doganale
Temi rom., an. 32 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 57-65
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18129
L' A. dopo aver ricordato che il Legislatore ha garantito le relative operazioni pignoratizie da ogni intralcio, che possa ostacolarne l' attivita', prospetta il caso in cui siamo stati presentati per il pegno ad un pubblico Istituto abilitato, cose per le quali non sono state assolti gli obblighi doganali ed in particolare sono state oggetto di contrabbando. Si domanda, in tal caso, se deve ritenersi prevalente il diritto del Monte di trattenere le cose stesse fino alla restituzione di quanto di propria spettanza e, in mancanza, di vendere le cose medesime tramite propria pubblica asta, oppure il diritto dello Stato di procedere alla confisca delle stesse, con conseguente vendita da parte del Ricevitore Doganale competente? Dopo un esame delle disposizioni di legge in materia e di precedente giurisprudenziali, conclude osservando che una interpretazione restrittiva dell' art. 116 legge doganale porta ad affermare la permanenza del diritto del pubblico Istituto di credito su pegno, sulla cosa confiscata, anche dopo l' eventuale vendita da parte del Ricevitore Doganale, mentre una interpretazione estensiva porta a limitare la confisca, sussistendone gli estremi, al solo ricavato della vendita effettuata dai predetti pubblici Istituti, tramite propria asta, in adempimento alla legge n. 745 del 1938 e al R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, detratto quanto di loro spettanza.
art. 116 l. 25 settembre 1940, n. 1424 art. 240 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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