| L' A. dopo aver ricordato che il Legislatore ha garantito le relative
operazioni pignoratizie da ogni intralcio, che possa ostacolarne l'
attivita', prospetta il caso in cui siamo stati presentati per il
pegno ad un pubblico Istituto abilitato, cose per le quali non sono
state assolti gli obblighi doganali ed in particolare sono state
oggetto di contrabbando. Si domanda, in tal caso, se deve ritenersi
prevalente il diritto del Monte di trattenere le cose stesse fino
alla restituzione di quanto di propria spettanza e, in mancanza, di
vendere le cose medesime tramite propria pubblica asta, oppure il
diritto dello Stato di procedere alla confisca delle stesse, con
conseguente vendita da parte del Ricevitore Doganale competente? Dopo
un esame delle disposizioni di legge in materia e di precedente
giurisprudenziali, conclude osservando che una interpretazione
restrittiva dell' art. 116 legge doganale porta ad affermare la
permanenza del diritto del pubblico Istituto di credito su pegno,
sulla cosa confiscata, anche dopo l' eventuale vendita da parte del
Ricevitore Doganale, mentre una interpretazione estensiva porta a
limitare la confisca, sussistendone gli estremi, al solo ricavato
della vendita effettuata dai predetti pubblici Istituti, tramite
propria asta, in adempimento alla legge n. 745 del 1938 e al R.D. 25
maggio 1939 n. 1279, detratto quanto di loro spettanza.
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