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152549
IDG830700169
83.07.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Galloni Giovanni
La legittimita' costituzionale della conversione dei contratti associativi in affitto nelle prime decisioni delle Sezioni specializzate agrarie
ord. Trib. Ravenna sez. agr. 20 gennaio 1983 ord. Trib. Parma sez. agr. 23 febbraio 1983 Trib. Venezia sez. agr. 24 marzo 1983 ord. Pret. Orvieto 11 gennaio 1983 ord. Trib. Bologna sez. agr. 25 febbraio 1983
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 71-83
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9140
L' A. ritiene prive di fondamento le perplessita' sulla costituzionalita' della conversione dei contratti associativi in affitto emerse in sede di prima applicazione giurisprudenziale della legge n. 203 del 1982. Rilevata l' erroneita' del collegamento dell' iniziativa economica all' autonomia privata nel contratto agrario, l' A. si sofferma sui singoli vizi di legittimita' denuncitati, confutandone, con varie argomentazioni, la sussistenza. Osserva che l' autonomia privata non riceve tutela diretta nella Costituzione e che la sua compressione e' frutto di una scelta politica giustificata da motivi economici, in relazione all' esaurimento della funzione economica in passato svolta dai contratti associativi. La scelta di privilegiare il lavoro e l' impresa rispetto alla proprieta' risponde, a suo avviso, ai fini di cui all' art. 44 Cost.. L' A. nega poi che si possa parlare di esproprio senza indennizzo di un diritto di impresa del concedente che, come diritto soggettivo, non esiste. Lo status di imprenditore e' infatti uno stato obiettivo che si ricollega all'assunzione dell' iniziativa economica che, di fatto, e' del concessionario. Esistono comunque, nella nuova legge, strumenti che garantiscono la tutela del concedente nei rari casi in cui e' imprenditore. L' A. osserva poi che la conversione non incide comunque sul contenuto minimo della proprieta' e che non sussiste una violazione del principio di parita' delle parti ove si consideri con attenzione la ratio della legge, che ha predisposto un meccanismo per assicurare che il concessionario divenuto affittuario assuma una piena responsabilita' imprenditoriale. L' A. conclude ponendo in rilievo come alcune pronunce abbiano espresso esattamente le motivazioni costituzionalmente rilevanti a favore del rigetto delle eccezioni di illegittimita', sulle quali comunque dovra' ora pronunciarsi la Corte Costituzionale.
art. 25 l. 3 maggio 1982, n. 203 C. Cost. 21 marzo 1969, n. 37 art. 1424 c.c. art. 36 Cost. art. 41 Cost. art. 42 Cost. art. 44 Cost. art. 3 Cost. art. 30 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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