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| IDG830700169 | |
| 83.07.00169 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Galloni Giovanni
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| La legittimita' costituzionale della conversione dei contratti
associativi in affitto nelle prime decisioni delle Sezioni
specializzate agrarie
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| ord. Trib. Ravenna sez. agr. 20 gennaio 1983
ord. Trib. Parma sez. agr. 23 febbraio 1983
Trib. Venezia sez. agr. 24 marzo 1983
ord. Pret. Orvieto 11 gennaio 1983
ord. Trib. Bologna sez. agr. 25 febbraio 1983
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| Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 71-83
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9140
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| L' A. ritiene prive di fondamento le perplessita' sulla
costituzionalita' della conversione dei contratti associativi in
affitto emerse in sede di prima applicazione giurisprudenziale della
legge n. 203 del 1982. Rilevata l' erroneita' del collegamento dell'
iniziativa economica all' autonomia privata nel contratto agrario, l'
A. si sofferma sui singoli vizi di legittimita' denuncitati,
confutandone, con varie argomentazioni, la sussistenza. Osserva che
l' autonomia privata non riceve tutela diretta nella Costituzione e
che la sua compressione e' frutto di una scelta politica giustificata
da motivi economici, in relazione all' esaurimento della funzione
economica in passato svolta dai contratti associativi. La scelta di
privilegiare il lavoro e l' impresa rispetto alla proprieta'
risponde, a suo avviso, ai fini di cui all' art. 44 Cost.. L' A. nega
poi che si possa parlare di esproprio senza indennizzo di un diritto
di impresa del concedente che, come diritto soggettivo, non esiste.
Lo status di imprenditore e' infatti uno stato obiettivo che si
ricollega all'assunzione dell' iniziativa economica che, di fatto, e'
del concessionario. Esistono comunque, nella nuova legge, strumenti
che garantiscono la tutela del concedente nei rari casi in cui e'
imprenditore. L' A. osserva poi che la conversione non incide
comunque sul contenuto minimo della proprieta' e che non sussiste una
violazione del principio di parita' delle parti ove si consideri con
attenzione la ratio della legge, che ha predisposto un meccanismo per
assicurare che il concessionario divenuto affittuario assuma una
piena responsabilita' imprenditoriale. L' A. conclude ponendo in
rilievo come alcune pronunce abbiano espresso esattamente le
motivazioni costituzionalmente rilevanti a favore del rigetto delle
eccezioni di illegittimita', sulle quali comunque dovra' ora
pronunciarsi la Corte Costituzionale.
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| art. 25 l. 3 maggio 1982, n. 203
C. Cost. 21 marzo 1969, n. 37
art. 1424 c.c.
art. 36 Cost.
art. 41 Cost.
art. 42 Cost.
art. 44 Cost.
art. 3 Cost.
art. 30 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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