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| IDG830700170 | |
| 83.07.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cappiello Icilio
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| Il limite legislativo posto dagli artt. 53, primo comma, e 42, primo
comma, della legge n. 203/82 alla ripresa del fondo da parte del
concedente
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| Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 84-89
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D91423
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| L' A. esamina la portata delle norme in oggetto. A suo avviso, il
comma 1 dell' art. 53 va considerato come disposizione che attua il
collegamento tra l' abrogazione della vecchia disciplina e l'
applicazione della nuova, estesa indistintamente a tutti i contratti
in corso de iure ai quali si applica il nuovo regime di durata
uniformemente disposto dalla legge n. 203 del 1982. Le controversie
in corso non possono che essere improseguibili, secondo l' A., in
relazione allo jus superveniens, ma il concedente ch aveva agito per
riprendere il fondo per coltivazione diretta puo', avendone i
requisiti, valersi del nuovo istituto della ripresa di cui all' art.
42. Tale norma va interpretata estensivamente, nel senso che il
diritto di ripresa si applica anche nell' ipotesi di contratti
stipulati dopo l' entrata in vigore della nuova legge. L' A.
sottolinea gli effetti negativi, anche sotto il profilo della
legittimita' costituzioanle della conversione, di un' interpretazione
che privi il concedente, che abbia i requisiti per essere
imprenditore, del potere di ripresa.
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| art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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