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152550
IDG830700170
83.07.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cappiello Icilio
Il limite legislativo posto dagli artt. 53, primo comma, e 42, primo comma, della legge n. 203/82 alla ripresa del fondo da parte del concedente
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 84-89
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91423
L' A. esamina la portata delle norme in oggetto. A suo avviso, il comma 1 dell' art. 53 va considerato come disposizione che attua il collegamento tra l' abrogazione della vecchia disciplina e l' applicazione della nuova, estesa indistintamente a tutti i contratti in corso de iure ai quali si applica il nuovo regime di durata uniformemente disposto dalla legge n. 203 del 1982. Le controversie in corso non possono che essere improseguibili, secondo l' A., in relazione allo jus superveniens, ma il concedente ch aveva agito per riprendere il fondo per coltivazione diretta puo', avendone i requisiti, valersi del nuovo istituto della ripresa di cui all' art. 42. Tale norma va interpretata estensivamente, nel senso che il diritto di ripresa si applica anche nell' ipotesi di contratti stipulati dopo l' entrata in vigore della nuova legge. L' A. sottolinea gli effetti negativi, anche sotto il profilo della legittimita' costituzioanle della conversione, di un' interpretazione che privi il concedente, che abbia i requisiti per essere imprenditore, del potere di ripresa.
art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 53 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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