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152553
IDG830700173
83.07.00173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Parlagreco Attilio
L' oggetto del contratto nella fattispecie legale dell' affitto a coltivatore diretto
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 3, pag. 135-141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142; D9125
L' A. esamina il profilo oggettivo della fattispeicie legale dell' affitto a coltivatore diretto nella quale va inquadrata la fattispecie concreta ai fini dell' applicabilita' delle norme in materia. Ritiene che oggetto dell' affitto in genere sia il fondo rustico nei termini considerati dalle parti ai fini della gestione produttiva, sicche' assume particolare rilievo la determinazione pattizia del tipo e del contenuto del godimento. Nell' affitto a coltivatore diretto, si aggiunge l' elemento specifico della destinazione all' esercizio dell' impresa coltivatrice diretta con rispercussioni sulla dimensione produttiva, i cui limiti minimo e massimo l' A. esamina con riferimento alla noramtiva vigente. Si sofferma poi su alcune situazioni atipiche dell' affitto a coltivatore diretto, come l' affitto parziale, l' affitto misto a colonia parziaria o mezzadria. Illustra brevemente la relativa disciplina, ponendo in rilievo come la delimitazione contrattuale dell' oggetto assuma un ruolo determinante di un regolamanto atipico degli effetti. Osserva come in altre ipotesi il regolento giuridico sia voluto dalle parti con riguardo ad un particolare tipo di utilizzazione agricola, come nelle concessioni separate delle colture. In relazione alla nullita' di tali concessioni e alla loro riconduzione all' affitto, l' A. ritiene che il problema della scelta dell' unico affittuario in presenza di piu' domande concorrenti di estensione dell' affitto, quando siano stati stipulati distinti contratti con distinti affittuari, vada risolto secondo il criterio della coltura di maggiore rilevanza economica. Delineati infine gli elementi distintivi dell' affitto pascolativo rispetto alla vendita di erbe, l' A. ritiene che la determinazione dell' oggetto vada fatta con riguardo all' intento delle parti ed al tipo di utilizzazione, secondo la scelta degli ordinamenti produttivi voluta dai contraenti.
l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 2135 c.c. l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 14 l. 12 giugno 1962, n. 567 Cass. 3 aprile 1980, n. 2173
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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