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152556
IDG830700176
83.07.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Nullita' di contratti agrari per difetto di forma, proroga del contratto di mezzadria e forza lavorativa della famiglia colonica
nota a App. Palermo 11 dicembre 1980
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 168-171
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9144; D30603; D9141
L' A., in contrasto con la sentenza annotata, ritiene la nullita' del contratto di mezzadria per difetto della forma scritta non solo se stipulato oralmente per una durata ultranovennale, ma anche se comunque a tempo indeterminato in assenza di una predeterminazione della scadenza, con riferimento al disposto dell' art. 2143 c.c.. Ritiene invece libera la forma, e quindi valido il contratto di colonia in assenza di una determinazione della scadenza, con riferimento all' art. 2165. Puntualizza poi l' interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria circa l' assoggettabilita' al regime vincolistico dei contratti di mezzadria stipulati nonostante il divieto di cui alla legge n. 756 del 1964. Aderisce alla sentenza annotata nel ritenere che la proporzionalita' della capacita' lavorativa della famiglia colonica sia presupposto per l' esclusione della decadenza dal diritto alla proroga e che si debba tener conto dell' apporto dei membri del nucleo familiare anche se non dediti esclusivamente alla coltivazione. Ritiene pero', in contrasto con la sentenza, che il momento di riferimento per il computo della capacita' lavorativa sia quello della domanda giudiziale e non quello della pronuncia e che non si possa tener conto della capacita' di lavoro potenziale. Si tratta di un criterio che, a suo avviso, opera solo a favore del concedente che voglia riprendere il fondo per coltivazione diretta.
art. 1350 n. 9 c.c. art. 2143 c.c. art. 2165 c.c. l. 15 settembre 1964, n. 756
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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