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| IDG830700176 | |
| 83.07.00176 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Danza Donato
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| Nullita' di contratti agrari per difetto di forma, proroga del
contratto di mezzadria e forza lavorativa della famiglia colonica
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| nota a App. Palermo 11 dicembre 1980
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| Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 168-171
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D9144; D30603; D9141
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| L' A., in contrasto con la sentenza annotata, ritiene la nullita' del
contratto di mezzadria per difetto della forma scritta non solo se
stipulato oralmente per una durata ultranovennale, ma anche se
comunque a tempo indeterminato in assenza di una predeterminazione
della scadenza, con riferimento al disposto dell' art. 2143 c.c..
Ritiene invece libera la forma, e quindi valido il contratto di
colonia in assenza di una determinazione della scadenza, con
riferimento all' art. 2165. Puntualizza poi l' interpretazione
giurisprudenziale e dottrinaria circa l' assoggettabilita' al regime
vincolistico dei contratti di mezzadria stipulati nonostante il
divieto di cui alla legge n. 756 del 1964. Aderisce alla sentenza
annotata nel ritenere che la proporzionalita' della capacita'
lavorativa della famiglia colonica sia presupposto per l' esclusione
della decadenza dal diritto alla proroga e che si debba tener conto
dell' apporto dei membri del nucleo familiare anche se non dediti
esclusivamente alla coltivazione. Ritiene pero', in contrasto con la
sentenza, che il momento di riferimento per il computo della
capacita' lavorativa sia quello della domanda giudiziale e non quello
della pronuncia e che non si possa tener conto della capacita' di
lavoro potenziale. Si tratta di un criterio che, a suo avviso, opera
solo a favore del concedente che voglia riprendere il fondo per
coltivazione diretta.
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| art. 1350 n. 9 c.c.
art. 2143 c.c.
art. 2165 c.c.
l. 15 settembre 1964, n. 756
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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