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152558
IDG830700178
83.07.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vannucci Marco
Allevamento "agricolo" e allevamento "industriale" in una tradizionale interpretazione dell' art. 2135 c.c.
nota a Pret. Forli' 5 febbraio 1982
Giur. agr. it., an. 30 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 179-181
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91201; D91211
L' A. concorda con la sentenza annotata nel ritenere che, ai fini della qualificazione agricola dell' attivita', quando non sussistano gli estremi per l' applicazione di una legge speciale contenente una specifica definizione, si debba far riferimento esclusivamente alla nozione generale di imprenditore agricolo di cui all' art. 2135 c.c.. Puntualizza quindi brevemente l' orientamento giurisprudenziale circa la qualificazione dell' attivita' di pollicoltura, sottolineandone le ambiguita' e le contradizioni, cui non si sottrae, a suo avviso, neppure la sentenza annotata. Pone infine in rilievo l' esigenza di un intervento legislativo che tenga conto dell' evoluzione dell' agricoltura e delle attese del mondo rurale recependo l' interpretazione della piu' autorevole dottrina agraristica.
art. 2135 c.c. artt. 206-207 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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