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Documento


152559
IDG840100001
84.01.00001 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Biscardi Arnaldo
"Quod Graeci synallagma vocant"
Labeo, an. 29 (1983), fasc. 2, pag. 127-139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
S1194
L' A. analizza il noto brano di Ulpiano in digesto 50.16.19, relativo alla teoria di Labeone in materia di contratti. A suo parere il giurista restringe la nozione di contratto al solo contratto consensuale, ispirandosi al pensiero di Aristotele nell' "Etica Nicomachea" (1130b, 30-36). La locuzione "quod Graeci synallagma vocant" sarebbe una forma ellittica in luogo della piu' ampia formula "quod Graeci quidem duce Aristotele synallagma vocant".
D. 50.16.19 D. 2.14.7.2 Arist. EN 1130b, 30-36
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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